Precisazioni sulle ragioni dell’impugnativa da parte del governo della LR n.11 / 3-7-2017: Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia [di Maria Paola Morittu]
Italia Nostra manifesta pieno sostegno all’on. Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario ai Beni, Attività Culturali e Turismo, oggetto di un duro attacco da parte del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, Francesco Pigliaru e il nostro appoggio incondizionato anche al Soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna, Fausto Martino, il quale ha coraggiosamente espresso le sue preoccupazioni mostrando di essere fino in fondo funzionario statale fedele al suo ruolo. A conferma della correttezza della proposta impugnazione, con particolare riferimento agli articoli 37, 38 e 39, Italia Nostra osserva che il semplice richiamo alle norme sulla copianificazione non corrisponde a un reale rispetto delle stesse, in quanto le modalità e i termini rigidi posti dalla Regione all’operato della Soprintendenza per decidere la sclassificazione degli usi civici – l’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici deve essere siglato entro il termine di 90 giorni dalla delibera del Consiglio comunale -, rendono impossibile una corretta valutazione dei valori protetti. Le aree interessate, infatti, comprendono oltre 400 mila ettari, il 20% circa dell’intero territorio dell’isola, mentre i funzionari ministeriali che dovrebbero valutare l’assenza dei requisiti per confermarne la sclassificazione, anche a seguito della contestata riforma del Mibact, sono un numero assolutamente esiguo. La valutazione di tutte le componenti relative a tali beni paesaggistici, inoltre, comporta un’analisi estremamente complessa dal momento che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale “i caratteri morfologici, le peculiari tipologie d’utilizzo dei beni d’uso civico ed il relativo regime giuridico sono meritevoli di tutela per la realizzazione di interessi generali, ulteriori e diversi rispetto a quelli che avevano favorito la conservazione integra e incontaminata di questi patrimoni collettivi”, Corte costituzionale, sentenza del 11 maggio 2017, n. 103. La perdita della destinazione agraria, insomma, non comporta di per sé perdita di rilevanza ambientale, in quanto la qualità paesaggistica di un luogo non è immediatamente collegata allo specifico uso civico gravante sullo stesso. A questo proposito non bisogna neanche dimenticare che, in applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, civile e amministrativa, i beni compromessi necessitano di una tutela ancora più ampia. Ebbene, il corretto svolgimento di queste valutazioni viene impedito dalle disposizioni citate, escludendo, di fatto, la realizzazione del “meccanismo concertativo” richiesto a pena di illegittimità dalla stessa Corte costituzionale, in aperta violazione dei principi e delle norme che impongono la tutela dell’ambiente e regolano le competenze stato-regione in tale materia. L’attività in oggetto, infine – originata da esigenze opposte alle finalità di tutela del territorio – rischia di assorbire totalmente le esigue risorse delle soprintendenze, sottraendole agli ordinari compiti istituzionali. E’ anche importante sottolineare che l’articolo 39, comma 3, della legge impugnata crea una sorta di condono mascherato, consentendo le sdemanializzazioni in tutte le ipotesi in cui l’utilizzo illecito dei beni gravati da uso civico abbia riguardato “finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica e popolare”. A questo proposito si segnala anche l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 17° ter, del c.d. decreto per il Sud, evidentemente sfuggita al vaglio della commissione competente. Secondo la norma citata, infatti “gli atti di disposizione […] sui terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione […] sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell’interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno […]. Gli stessi terreni”, si conclude “sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico”. Tale emendamento – introdotto dal senatore Silvio Lai in sede di convalida del decreto legge successivamente alla sua approvazione – mostra l’evidente intento di eliminare gli usi civici dalle aree destinate all’ampliamento dello stabilimento dell’Eurallumina di Portovesme, violando i consolidati principi costituzionali sopra richiamati. Per quanto riguarda le questioni più generali rimproverate dal Presidente regionale alla Sottosegretaria, la nostra associazione conferma anche la continuità tra le politiche in materia urbanistica della passata Giunta di centrodestra e la attuale. Per averne una dimostrazione basta dare uno sguardo alle norme sul c.d. piano casa, che ha sostanzialmente recepito il precedente – in deroga al Piano paesaggistico regionale – rendendolo permanente e per certi aspetti addirittura più lesivo dei valori ambientali e paesaggistici, come nel caso dell’aumento dal 10% al 25% degli incrementi volumetrici consentiti all’interno dei 300 metri dalla linea di battigia. Disposizioni recepite anche dalla legge urbanistica di prossima approvazione, che presenta numerosi contrasti con il Piano paesaggistico regionale e palesi vizi di illegittimità costituzionale e della quale si chiede fin d’ora l’impugnazione da parte del governo nel caso venisse approvata.
*Vice Presidente di Italia Nostra |