Segnalazione in Procura contro gli espropri per un parco eolico tra Villacidro e San Gavino Monreale [di Coordinamento Comitati Sardi]
In data 22 Settembre 2017 l’associazione Italia Nostra, il Coordinamento Comitati Sardi e la Confederazione Sindacale Sarda hanno presentato una segnalazione presso la Procura della Repubblica, l’Assessorato degli Enti Locali, l’Assessorato dell’Industria e la Procura della Corte dei conti contro la notifica dell’esproprio ordinato dalla Regione Sardegna a favore della società Green Energy Sardegna per la realizzazione di un nuovo parco eolico nei terreni agricoli compresi tra il comune di Villacidro e San Gavino Monreale (NdR). All’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale enti locali e finanze – Servizio demanio e patrimonio, All’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio energia, Alla Procura della Repubblica – Cagliari, Alla Procura della Corte dei Conti – Cagliari OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto per la generazione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative ed infrastrutture opere connesse, sito in Comune di Villacidro e S.Gavino Monreale; Autorizzazione unica Assessorato Regionale dell’Industria. Green Energy Sardegna s.r.l. Espropriazione per pubblica utilità. Provvedimento di occupazione d’urgenza. Determinazione n. 37158, rep.1887, del 24.07.2017. Il sottoscritto Antonio Muscas, a nome e per conto del Coordinamento dei Comitati Sardi, organizzazione che raccoglie al suo interno comitati e associazioni della Sardegna in difesa dell’ambiente e della salute, con riferimento al procedimento di esproprio per pubblica utilità in oggetto, espongono quanto segue. La procedura autorizzativa prevista per la costruzione dell’impianto per la generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed infrastrutture connesse, sito nei Comuni di S. Gavino Monreale e Villacidro e proposto dalla soc. Green Energy Sardegna s.r.l., ricade nell’ambito di applicazione dell’art.12 del Dlgs.387/03, comma 1, che recita come segue:
In forza del citato Decreto l’opera è dunque da considerarsi “di pubblica utilità”, nonché “indifferibile ed urgente”, ne consegue che per la sua realizzazione si può ricorrere alla procedura di esproprio, secondo le modalità previste dal Testo Unico (D.P.R. 8 giugno 2001 n.327), di seguito T.U. Dall’analisi di tale quadro normativo di riferimento si ricava una precisa distinzione tra “opera pubblica o di pubblica utilità” ed “opera privata di pubblica utilità”, che di seguito può essere così riassunta:
Ne consegue nello specifico caso in esame, in forza dell’enunciato dell’art. 12, comma 1, che, essendo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili da ritenersi “opere pubbliche”, i beni espropriati e gli impianti su di essi realizzati dovranno confluire, come tali, nel patrimonio di un soggetto pubblico. Di contro nel caso di si dovesse trattare di opere private, pur ammettendo per esse una finalità di interesse pubblico, non potrebbero comunque farsi rientrare nell’ambito di applicazione dell’art.12 comma 1, facendo quest’ultimo esplicito ed esclusivo riferimento ad un’opera pubblica e quindi di proprietà di un soggetto pubblico. Con riferimento all’art. 3 del T.U. devono essere così individuati i soggetti del procedimento espropriativo:
Sulla base di tali presupposti ne discendono le seguenti considerazioni:
Attesa la sinteticità dell’art. 12, l’assenza di procedimenti analoghi posti in essere a livello nazionale, cui poter far riferimento, la labilità dei contenuti di una norma, peraltro controversa anche da un punto di vista di legittimità costituzionale, si ritiene che tali aspetti, oltre che essere oggetto di un’accurata analisi sia sotto il profilo giuridico che amministrativo, debbano essere prefissati fin dal momento del rilascio dell’Autorizzazione Unica nell’ambito del procedimento fino ad ora posto in essere. In proposito, attesa l’assenza di ogni riferimento a tali aspetti nell’ambito degli atti pubblicati, si evidenzia la implicita violazione dell’art. 11 del T.U., che prevede la partecipazione attiva degli interessati a tutte le fasi del procedimento fin dal suo avvio. Sembrano potersi evidenziare ulteriori violazioni del T.U. e in particolare si evidenzia l’incongruenza con quanto previsto dall’art.22 bis del T.U.: “Qualora l’avvio dei lavori rivesta particolare carattere d’urgenza, tale da non consentire in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di occupazione e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari”. Si eccepisce che la Determina n. 37158 rep1887 del 24.07.2017 costituisce Atto amministrativo non assimilabile ad un “decreto”, né sono riscontrabili nella struttura dello stesso quelle “motivazioni”, che giustifichino il dispositivo ovvero il carattere d’urgenza dell’occupazione. Tale aspetto formale peraltro non sembra emergere nemmeno dalla natura dell’opera, né dalle stesse finalità, atteso che l’utile derivante dal suo esercizio è di fatto di esclusiva fruizione della proponente. La sussistenza di oggettive motivazioni che giustifichino la particolare urgenza dell’opera, richiesta espressamente dall’art. 22 bis del D.lg. 302/2002, sottrae tale valutazione all’ambito dell’assoluta discrezionalità ed all’arbitrio dell’Amministrazione, tanto più che in forza delle norme introdotte dal TU l’espropriato finisce per vedersi privato del bene con una procedura abbreviata e senza che sia stato eseguito il frazionamento catastale. Sulla base di tali premesse considerate le lacune e le incongruenze contenute nella citata Determinazione, la mancata definizione del ruolo dei soggetti intervenenti nel rapporto espropriativo, l’incertezza sulla definizione dei diritti di proprietà che scaturiscono dalla procedura di esproprio, si chiede che codesto Assessorato provveda in autotutela alla:
Nel caso in cui si intenda persistere nel proseguimento della procedura di esproprio, si chiede alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti, cui il presente Esposto è indirizzato per conoscenza, che accertino i presupposti di legittimità dell’operato dell’Assessorato, in qualità di Amministrazione procedente nell’ambito della realizzazione dell’opera in oggetto, con specifico riguardo ai diritti di proprietà da essa insorgenti e agli eventuali danni erariali che da teli violazioni di legge possano conseguire. Distinti saluti Li 22 settembre 2017 Antonio Muscas |