Osservazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Parco eolico “Gomoretta” ( Comuni di Bitti, Orune,Buddusò (IV) [di Graziano Bullegas e Mauro Gargiulo]

bitti

Si OSSERVA che

  • La documentazione progettuale appare largamente lacunosa come evidenziato dalle Osservazioni presentate nell’ambito del procedimento di VIA dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Serv. V
  • Il rischio archeologico per le aree interessate dalle opere di progetto risulta alto e gli impatti di ampiezza estesa.
  • La presenza del contesto monumentale e culturale esclude il recepimento del gigantismo eolico.
  • E) SOTTO IL PROFILO DELLA DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Si premette che la Società ha allegato esclusivamente un elaborato (EP_CIV_R018) che contiene un elenco delle particelle che dovrebbero essere interessate dall’intervento. Non esiste una planimetria dettagliata dalla quale sarebbe possibile desumere l’inserimento del progetto all’interno di mappe catastali, né un piano parcellare con l’elenco dei proprietari coinvolti nell’eventuale procedimento di esproprio. E’ assente anche una documentazione che dimostri la disponibilità delle aree interessate dal progetto. Tali carenze determinano un vizio di legittimità procedurale, poiché  il Dls. 387/03 all’art.12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative), comma 1, afferma che:

  1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti

Ne discende che in virtù di tale assunto, essendo l’opera di pubblica utilità,  tutte le aree interessate dai lavori sia in fase di cantiere che di esercizio possono essere interessate da procedura espropriativa od occupazione temporanea. Se questo è il presupposto normativo, all’atto della pubblicazione del progetto si sta di fatto prospettando l’imposizione di  un vincolo preordinato all’esproprio, vincolo i cui effetti si instaurerebbero al momento dell’approvazione del progetto.

È logico presumere, alla stregua dell’iter di approvazione di uno strumento di pianificazione urbanistica, che tutti i proprietari i cui immobili siano interessati dall’intervento progettuale debbano essere tempestivamente informati fin dall’inizio della dell’attivazione della procedura al fine di garantire agli stessi il diritto ad intervenire in tutte le fasi del procedimento ed ove lo ritenessero di impugnare gli atti amministrativi nelle sedi giudiziarie competenti.

Non è questo il solo aspetto ad essere inficiato da vizio di illegittimità.  Da notizie raccolte in loco si è venuti a conoscenza del fatto che la Società avrebbe contattato alcuni proprietari di aree sulle quali dovrebbero sorgere gli aerogeneratori proponendo loro la sottoscrizione di un contratto che si allega in bozza (allegato 1).

Il contratto della Siemens Gamesa appartiene formalmente alla categoria di quelli che, tecnicamente, vengono definiti “contratti a prestazioni corrispettive”: si tratta della categoria di contratti in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l’una costituisce il corrispettivo dell’altra. La corrispettività consiste in un rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni e ne garantisce l’equilibrio tra queste.

In realtà, dietro questo formale assetto negoziale, dove, solo apparentemente, vi è un equilibrio tra le prestazioni dovute dalle parti, il contratto in questione si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno, oggetto di eventuale impianto degli impianti eolici, e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando vita così a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito “contratto per adesione”, ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in questo caso la Società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto.

Pertanto, nel caso in esame, il contratto, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la stessa Siemens Gamesa. Numerosi sono gli esempi di tale sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame:

1) Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per “impianto eolico”, viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di “fondazione, piazzola di montaggio, accesso all’area di montaggio ecc… , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l’area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che l’intera particella può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della “tanca” per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per “piazzola di montaggio”, “accesso all’area di montaggio”, “navicella”, “rotore” etc etc. In buona sostanza, il proprietario che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. In pratica, il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della “tanca” pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché “piazzola di montaggio”, “accesso all’area di montaggio”, “navicella”, “rotore” potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell’intera particella.

Alla lettera (d) viene scritto che il proprietario dichiara che la Società gli avrebbe fornito tutte le necessarie informazioni sulla consistenza e le modalità di funzionamento dell’impianto eolico. Così non è, poiché, come visto poc’anzi, non quantificando la grandezza degli elementi menzionati sopra, non si è in grado di sapere quali porzioni della “tanca” verranno utilizzate. Si pensi solo, a titolo di esempio, alle strade di accesso: non si parla di dimensioni, grandezza, quant’altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base di questo contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della “tanca”.

Alle lettere (i) e (j) delle premesse, il proprietario si impegna a concedere alla Società il diritto di superficie e il diritto di servitù sul terreno oggetto del contratto, che vengono poi richiamati, come obbligo del contraente, negli articoli 2.1. e 2.2. delle clausole. Ora, i diritti di superficie e servitù appartengono alla cosiddetta categoria dei “diritti reali”.  Se non diversamente specificato dal contratto, il diritto si intende concesso a tempo indeterminato, ossia per sempre, in perpetuo. Nel contratto, all’art. 2.1., non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso, salvo quanto si dirà più avanti in relazione agli articoli 6.1. e 6.2.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la “società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo”. Qui si ha un’ulteriore prova che il proprietario è interdetto dall’utilizzo del resto della “tanca” non utilizzata per l’impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura “sul terreno a valle” significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall’impianto vero e proprio della pala eolica. Insomma, in buona sostanza, alla fine, sottoscrivendo questo contratto, si sta concedendo l’intera “tanca” e non solo una piccola porzione di essa.

Nel caso in esame, all’art. 2.2., sono previste le concessioni di diverse servitù: “di cavidotto, sorvolo, accesso, e passaggio pedonale e carrabile che sarà necessaria per la realizzazione”. In buona sostanza, il peso che viene addossato al contraente proprietario vincola qualunque angolo della “tanca”. La servitù di cavidotto e sorvolo è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2., di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte.

Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la “tanca” interessata.  Ulteriore dado truccato contenuto nell’art. 2.3. è che “la servitù è esercitata sul terreno e sull’intera porzione di terreno …”.

Infine, ma non per ultimo, all’art. 2.4., la Società può spostare il tracciato stradale, dell’elettrodotto o del cavidotto, da una parte all’altra della “tanca” senza che il proprietario possa opporre alcunché. Ennesima e ulteriore prova che l’intera “tanca” può essere sconvolta dai lavori e/o dall’utilizzo che la Società voglia farne. Perfino, in caso di alienazione del terreno, il proprietario è obbligato a trasferire i summenzionati diritti di superficie e servitù.

Nella parte del contratto dove vengono elencate le obbligazioni della società, tra le righe, pare quasi di scorgere le risate di scherno degli avvocati della società.

L’articolo 3.1. non merita alcuna considerazione, tanto è ridicolo l’ammontare del corrispettivo previsto (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L’articolo 3.2. merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti.

Il totale disequilibrio tra le prestazioni delle parti appare evidente, anche in considerazione delle previsioni degli articoli 3.5. e 3.6. che ben potrebbero essere richiamati e interpretati dalla società per relationem, ossi in base al principio che le clausole del contratto si interpretano sistematicamente e globalmente.

La chiusa delle obbligazioni societarie raggiunge l’apice nell’art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate.

A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un‘alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste e perfino, in caso di elementi totalmente sganciati dalla attività delle parti contraenti, in caso di scioperi, conflitti sindacali di società terze fornitrici della Società contraente, le somme non verranno pagate.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse di queste clausole vessatorie. Le lettere (a) (b) e (c) degli obblighi del proprietario contengono tutta una serie di attività che questo potrebbe essere chiamato a compiere senza che sia contemplata dalla società nessuna controprestazione. A mero titolo di esempio, nell’ultima parte della lettera (c) è previsto che il proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.

La lettera (e) contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a procedure espropriative, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, “confermando sin d’ora i corrispettivi economici di cui all’art. 3.2. del presente contratto. In soldoni, qui si prevede una vera e propria presa in giro: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, la società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più.

Non solo, le procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle “tanche” adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.

In ordine alla durata del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Non è chi non veda la macroscopica sproporzione tra le prestazioni delle parti.

L’intero capo del contratto in relazione alle condizioni risolutive espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo proprietario.

A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il proprietario si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Tutte le lettere successive, (b) (c) (d) (e) (f) (g) che produrrebbero lo stesso stato dei luoghi, sono tutte circostanze indipendenti dalla volontà del proprietario, ma solo esso ne pagherebbe le conseguenze. Parimenti, a parco eolico impiantato, art. 7.2. e seguenti, si verificherebbe la stessa cosa, sottolineata dall’art. 7.3., dove è contemplato che il proprietario non potrebbe pretendere assolutamente nulla in caso di inefficacia del contratto per le ragioni sopra elencate, indipendenti da qualunque azione posta in essere da soggetti terzi.

La Clausola risolutiva espressa di cui all’art. 8 contempla obbligazioni a carico esclusivo del proprietario. Gli articoli 8.1. e 8.2. elencano obbligazioni a carico del proprietario e nessuna obbligazione a carico della società.

Agli articoli 11 e 12, sono contenute disposizioni negoziali unilaterali, nelle quali vengono richiamati riferimenti normativi la cui comprensione metterebbe in serio imbarazzo anche un giurista di vecchia scuola, figuriamoci un profano. Vieppiù, la Società sottolinea che tutto questo capo negoziale sarebbe stato spiegato e avrebbe costituito oggetto di trattativa specifica col proprietario.

Dulcis in fundo, rectius, in cauda venenum, l’art. 12.2. contiene una clausola a carico del proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso agli obblighi assunti, l’inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, “grave inadempimento”, e ciò abiliterebbe la società a richiedere al proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

La previsione finale della doppia sottoscrizione delle clausole che potrebbero essere dichiarate vessatorie è affetta da nullità assoluta. La forma con cui è stata redatta, ossia dichiarando che TUTTE le clausole del contratto sono state oggetto di specifica trattativa, è stata dichiarata nulla dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Posto che le clausole vessatorie non hanno effetto alcuno se non approvate specificamente per iscritto, ci si chiede, nella dottrina giuridica, se possano avere validità quelle sottoscrizioni operate “in blocco”, ovvero con un generico richiamo alle condizioni generali di contratto o ad un insieme di clausole di cui alcune sono vessatorie mentre altre generiche e come tali escluse dall’elenco dell’art. 1341 comma 2 c.c..

La giurisprudenza si è a più riprese espressa a tal riguardo, arrivando ad ammettere che “Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, ne determina l’invalidità e l’inefficacia, non potendosi ritenere che con tale modalità sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 2970/12). In buona sostanza, la previsione finale è affetta da nullità assoluta.(continua).

*Presidente Italia Nostra Sardegna

**Referente Energia Italia Nostra Sardegna

 

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