I poteri del Presidente [di Paolo Flores d’Arcais]
MicroMega.com 28 maggio 2018. L’articolo 92 della Costituzione garantisce al Presidente della Repubblica la possibilità di rifiutare la nomina di un ministro proposto dal Presidente del Consiglio incaricato. Ma il margine di discrezionalità di cui può avvalersi il Presidente della Repubblica è stabilito con precisione dagli articoli 54 e 95. Quest’ultimo stabilisce che chiunque sia nominato ad una carica pubblica deve adempiere il suo mandato con disciplina ed onore. Il Presidente della Repubblica può perciò obiettare alla nomina di un ministro che gli sia stata proposta dal Presidente incaricato se rileva nei comportamenti passati del candidato qualcosa che confligge con l’onorabilità. Nessun rilievo del genere è stato avanzato dal Presidente della Repubblica nei confronti del professor Savona. Quanto alla disciplina il titolare della unità dell’indirizzo politico del Governo è solo il Presidente del Consiglio come inderogabilmente stabilito dall’articolo 54. Esula perciò dai poteri del Presidente della Repubblica sindacare sulle opinioni politiche dei candidati ai singoli ministeri. Nel caso del professor Savona il presidente Mattarella ha invece fatto esplicito riferimento alle opinioni di Savona riguardanti la possibilità di fuoriuscita dall’euro. Senza entrare nel merito di dettagli non secondari per cui la fuoriuscita dall’euro viene ventilata dal professor Savona quale piano B per le trattative da svolgere con le istituzioni europee il cui obiettivo primario resta quello di modificare, restando nell’euro, le regole valide per tutti i paesi membri, sembra evidente che una eventuale scelta di uscire dall’euro attenga alle scelte politiche di governo e non sia in conflitto con la Costituzione, che ha bensì recepito l’obbligo di pareggio di bilancio ma solo nell’ambito dell’adesione all’euro, adesione che non può configurarsi fur ewig, poiché la sovranità di cui all’articolo 1 ne risulterebbe minata. Ogni ragionamento e discussione sul conflitto istituzionale che si è aperto deve perciò per onestà intellettuale assumere questi dati. |
mi permetto di segnalare, dal sito Ansa.it del 28 maggio::
“E’ profondamente sbagliata l’idea che il presidente della Repubblica sia un organo ‘neutro’, un semplice notaio”. Così in una nota 14 costituzionalisti si schierano a favore dell’operato di Sergio Mattarella “per evitare che si dia degli ultimi avvenimenti un’interpretazione lontana dalla lettera della Costituzione e dalla prassi che su di essa si è sviluppata negli anni”.
“L’organo presidenziale è titolare di poteri propri che insieme gli assegnano una funzione d’indirizzo politico costituzionale (come sosteneva Paolo Barile), volto a garantire il corretto funzionamento del sistema e la tutela dei degli interessi generali della comunità nazionale”, scrivono i professori di diritto costituzionale della scuola fiorentina di Paolo Barile, Enzo Cheli, Paolo Caretti, Ugo De Siervo, Stefano Merlini, Roberto Zaccaria, Stefano Grassi, Cristina Grisolia, Elisabetta Catelani, Massimo Carli, Orlando Roselli, Giovanni Tarli Barbieri, Andrea Simoncini, Andrea Cardone e Duccio Traina. “L’esercizio di alcuni di questi poteri – sottolineano i costituzionalisti – richiede il concorso di altri soggetti istituzionali e, per quanto riguarda la nomina dei ministri, il concorso del Presidente del Consiglio incaricato. Qualora tale concorso non si realizzi, l’ultima parola spetta al Capo dello Stato, il quale assume su di sé in pieno la responsabilità delle sue decisioni. In questo quadro, il comportamento del Presidente Mattarella appare del tutto conforme alla lettera della Costituzione e alla prassi. La sua interpretazione di quello che nelle condizioni date rappresenta il superiore interesse nazionale può certo pestarsi a critiche, come del resto avvenuto in un recente passato di fronte a scelte presidenziali determinate da circostanze non meno eccezionali di quelle attuali, ma non sul piano del rispetto della Costituzione”. “Appare pertanto assolutamente inammissibile – conclude la nota – che si possa anche solo evocare la messa in stato d’accusa del Presidente, ai sensi dell’articolo 90 della Costituzione. Ciò significa confondere i due diversi piani su cui va valutata questa vicenda, con il rischio grave di minare alle radici uno dei presidi fondamentali del nostro sistema costituzionale”.