Tutte le leggi che potrebbe violare il “decreto sicurezza bis” [di Luca Misculin]

Cagliari

https://www.ilpost.it/2019/08/07/violazione-leggi-decreto-sicurezza-bis/7 agosto 2019. La convenzione di Ginevra, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, forse anche la Costituzione: e sono nodi che a un certo punto verranno al pettine.

Martedì il Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto “decreto sicurezza bis“, una misura voluta e promossa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che prevede regole molto stringenti per la gestione dei migranti che arrivano via mare. Da mesi il decreto viene criticato sia dalle ong che si occupano di salvataggi in mare, sia più genericamente dagli attivisti per i diritti umani, che temono una ulteriore stretta sui diritti e le condizioni dei migranti dopo il primo decreto sicurezza, approvato in autunno.

Ma le critiche al decreto non sono arrivate soltanto dalle associazioni che in qualche modo hanno a che fare col soccorso in mare e l’accoglienza. Come ha notato la giornalista Annalisa Camilli di Internazionale, «durante l’esame della norma in commissione Affari costituzionali e giustizia della Camera sono stati interpellati diversi esperti, professori universitari e autorità che hanno fatto emergere i diversi problemi del provvedimento».

I punti sollevati dagli esperti in commissione Affari costituzionali sono diversi e si aggiungono alle critiche che già erano arrivate al governo da parte dell’ONU per un provvedimento contro la ong Mediterranea che già prevedeva un simile approccio. Era da tempo che una legge promossa dal governo italiano non era così problematica per le convenzioni e i trattati firmati dall’Italia.

I nuovi poteri del ministro dell’Interno. La norma più controversa del decreto è l’articolo 1, secondo cui il ministro dell’Interno «può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica», quando si realizzano le condizioni dell’articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione ONU sui diritti del mare firmata a Montego Bay nel 1982 (PDF).

Il paragrafo in questione della convenzione tratta i casi di «carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato».

In pratica, il decreto sicurezza consente al ministro dell’Interno di vietare l’ingresso – ma persino la sosta o il transito – nel mare territoriale italiano di navi che violano le leggi italiane in materia di immigrazione. Salvini ha già usato i poteri che gli sono stati conferiti dal decreto per emettere i divieti di ingresso nei confronti delle navi delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo.

Il soccorso in mare in caso di pericolo e il diritto di asilo sono però regolati da numerose convenzioni che non possono essere superate con una legge nazionale.

Un primo problema è stato individuato dal Servizio Studi della Camera, secondo cui «andrebbe chiarito come trovi applicazione la disposizione in caso di mancata individuazione in termini univoci del “porto sicuro” di sbarco». Quello di “porto sicuro” è un concetto molto diffuso nelle norme internazionali: esiste nella cosiddetta convenzione di Amburgo del 1979 e in altre altre norme sul soccorso marittimo, che prevedono che gli sbarchi di persone soccorse in mare debbano avvenire nel primo “porto sicuro” sia per prossimità geografica a dove è avvenuto il salvataggio sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani.

Per quasi tutte le navi che soccorrono migranti nel Mediterraneo centrale, cioè nei pressi della Libia, il primo porto sicuro è sicuramente l’Italia: nessuno degli altri paesi dell’area è sufficientemente attrezzato per permettere uno sbarco che non metta a rischio le persone soccorse.

Il “decreto sicurezza bis” ignora completamente questo aspetto, concentrandosi sulla condizione di irregolarità dei migranti che entrano nelle acque italiane a bordo delle navi delle ong. Qui subentra un altro punto problematico del decreto: dato che tutte le persone soccorse intendono chiedere asilo in Italia – legittimamente, dato che il diritto internazionale prevede che chiunque possa farlo – non vanno trattati come migranti qualsiasi ma come richiedenti asilo.

Il respingimento dei richiedenti asilo è vietato da numerose norme del diritto internazionale: su tutte la convenzione di Ginevra del 1951, all’articolo 33, e dall’articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”). Ciascuna richiesta d’asilo va esaminata singolarmente e da un’autorità giudiziaria: per questa ragione allontanare una nave piena di richiedenti asilo equivarrebbe a un respingimento illegale.

Nei mesi scorsi Salvini ha più volte “chiuso” i porti italiani nei confronti delle navi delle ong o delle navi militari italiane che trasportavano richiedenti asilo, grazie ad alcuni espedienti: su tutti, il fatto che la decisione di non rendere disponibili i porti fosse comunicata in maniera informale, senza alcun documento scritto, cosa che rendeva praticamente impossibile impugnarla davanti a un tribunale.

L’unica volta che Salvini è stato costretto a rendere conto pubblicamente del suo approccio, cioè quando ha chiesto al Movimento 5 Stelle di votare contro l’avvio di un processo nei suoi confronti sul caso della nave Diciotti, si è difeso sostenendo che chiudere i porti fosse un “atto politico” e perciò non punibile secondo l’articolo 7 del codice del processo amministrativo.

Ricapitolando: fino all’entrata in vigore del decreto, Salvini poteva chiudere i porti soltanto in maniera informale. Oggi può farlo sulla base del “decreto sicurezza bis”. Alcuni ritengono che la nuova legge abbia “normalizzato” i respingimenti. Altri, paradossalmente, considerano le misure del decreto «una buona notizia», perché costringeranno Salvini a mettere per iscritto le ragioni di ciascun divieto di ingresso. Lo ha spiegato bene il giudice Andrea Natale del tribunale di Torino sulla rivista Questione Giustizia.

Per «chiudere i porti» serve un provvedimento, non basta un tweet. Sembra un dettaglio, ma i ripetuti casi di “chiusura dei porti” via Twitter – e nel modo più emblematico, il cd. caso Diciotti – mettono in luce quanto sia utile e preziosa questa disposizione: la necessaria esistenza di un provvedimento renderà più trasparente la catena decisionale, più agevolmente individuabili le responsabilità politiche e quelle giuridiche e, sebbene con angusti (e probabilmente non tempestivi) spazi di intervento, renderà quei provvedimenti giustiziabili dalla giurisdizione amministrativa (dovendosi probabilmente escludere che si tratti di “atti politici”, sottratti alla sfera di controllo del giudice amministrativo).

Il ragionamento di Natale è che dall’entrata in vigore del decreto sarà più facile contestare al governo eventuali abusi, anche in sede internazionale. In passato, peraltro, l’Italia è stata condannata più volte per alcuni respingimenti collettivi di migranti verso la Libia, l’ultima volta nel 2012.

Le multe alle ong. Un altro punto considerato problematico è l’articolo 2 del decreto, che prevede ingenti multe per i comandanti delle navi che ignorano il divieto di ingresso previsto dall’articolo 1. La violazione del divieto comporta una multa compresa fra i 150mila e il milione di euro e la confisca della nave. Dato che i destinatari della norma sono esplicitamente le navi delle ong che trasportano migranti, gli esperti di migrazione e diritti umani ritengono che l’intento del governo sia rendere economicamente proibitivo, e quindi scoraggiare, qualsiasi intervento di soccorso in mare.

L’agenzia ONU per i rifugiati ha commentato l’introduzione delle multe in un duro comunicato stampa, in cui sostiene che «l’imposizione di sanzioni pecuniarie e di altro tipo ai comandanti delle navi potrebbe ostacolare o impedire le attività di soccorso in mare da parte delle navi private in un momento in cui gli Stati europei hanno significativamente ritirato il proprio sostegno alle operazioni di soccorso nel Mediterraneo Centrale». Anche il giudice Andrea Natale la considera «una norma che manifesta in modo esplicito l’intendimento di fare “terra bruciata” intorno al migrante, disincentivando – quanto più possibile – ogni forma di aiuto e soccorso in suo favore».

Particolarmente fuori scala sembra la multa in relazione dell’illecito, cioè la violazione di un divieto di ingresso: un milione di euro sono tantissimi soldi, se si pensa che ad esempio l’abuso edilizio viene punito con una multa che può arrivare a un massimo di 20mila euro.

Secondo Sky Tg24, la norma sulle multe alle ong sarebbe quella su cui si stanno concentrando le attenzioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Finora Mattarella non ha mai respinto alcuna legge promossa dal governo di Giuseppe Conte, ma aveva accompagnato la promulgazione del primo “decreto sicurezza” con una lettera in cui chiedeva al governo di rispettare «gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia».

L’articolo 10 della Costituzione impone che lo Stato italiano debba rispettare «le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», e i trattati internazionali sulla «condizione giuridica dello straniero». Essendo molto generico, non è ancora chiaro se possa comportare l’incostituzionalità del decreto, anche se come abbiamo visto esistono le basi per ritenere che la nuova legge violi diverse norme internazionali.

Repubblica fa notare che per arrivare davanti alla Corte Costituzionale ci vuole l’intervento di un giudice o di una regione, e che da quel momento dovranno comunque passare circa sei mesi prima che la Corte emetta una sentenza. Significa che nella migliore delle ipotesi il “decreto sicurezza bis” rimarrà in vigore almeno per tutto il 2019. Il primo “decreto sicurezza” era stato contestato da alcune regioni ma soltanto riguardo a un eventuale conflitto di competenze fra stato e regione: la Corte aveva dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando però che non aveva esaminato il contenuto del decreto.

Infine. Il “decreto sicurezza bis” contiene diverse altre norme molto controverse che non c’entrano nulla con l’immigrazione. L’articolo 7, per esempio, introduce un’aggravante per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale quando il presunto reato avviene durante una manifestazione pubblica: secondo Amnesty International «ha il chiaro scopo di limitare gli spazi di libertà di chi vuole rivendicare i propri diritti e quelli della collettività», per esempio durante un corteo di protesta.

Infine, il decreto legge mancava con ogni probabilità del criterio di urgenza che dovrebbe giustificare l’uso di questo strumento: nei primi sei mesi del 2019 gli sbarchi sono diminuiti dell’84,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, in continuità con quanto accade da qualche anno, mentre i migranti portati in Italia dalle navi delle ong sono appena l’8 per cento del totale.

Lascia un commento