No alla svendita del patrimonio culturale italiano [di Marco Parini]
Italia Nostra.it. Italia Nostra leva la propria voce contro la proposta di Emendamento al ddl 2085 avanzata dai Senatori Marcucci, Scalia, Fabbri, Lanzillotta (n. 52.0.46) che aprirebbe le porte all’esportazione delle opere d’arte e alla svendita del patrimonio culturale italiano del Novecento, creando un danno irreversibile alla trama storico-culturale dell’identità italiana e al patrimonio d’arte diffuso. L’emendamento prevede l’allungamento da 50 a 70 anni del periodo della data di esecuzione dell’opera ritenuto necessario per il suo assoggettamento all’autorizzazione all’esportazione da parte delle Soprintendenze e l’introduzione di una soglia di valore, peraltro semplicemente autocertificata: due modifiche che, se approvate, consentirebbero senza alcun controllo dell‘Ufficio Esportazione delle Soprintendenze, la fuoriuscita automatica dall’Italia di un numero incalcolabile di beni culturali di grande pregio (disegni, dipinti, sculture, stampe, arredi e oggetti d’arte…) particolarmente appetibili sul mercato internazionale, impedendo allo Stato e agli Enti locali l’esercizio del diritto di prelazione, ipotesi contraria all’interesse di proteggere il patrimonio artistico del Novecento in Italia, spesso all’origine dei più recenti e noti movimenti artistici contemporanei. Andiamo con ordine. Sin dalla legge quadro n. 1089 del 1939 l’Italia ha inteso proteggere le sue opere d’arte, dai quadri alle statue, dagli arredi a ogni altra opera d’interesse storico artistico. Un “ufficio esportazione” presso le Soprintendenze controlla e decide dell’autorizzazione all’espatrio. Norme in tal senso furono emanate sin dagli Stati preunitari. La ratio è semplice ed elementare: con la tutela del nostro patrimonio culturale si conserva la traccia più evidente della nostra civiltà, la memoria e l’identità stessa del nostro Paese. L’Italia sotto questo profilo è un Paese potenzialmente esportatore, una manna per un certo mondo antiquario, per commercianti di altri Paesi affamati dalle nostre raccolte d’arte da disperdere senza storia e ragione in migliaia di case e uffici di tutto il mondo semplicemente in ragione del profitto. La circolazione delle opere d’arte, così come nel tempo si è regolamentata, è un valore per la diffusione della cultura e per la conoscenza del nostro patrimonio e del pensiero che le ha generate. Ricorda il Codice dei Beni Culturali che “il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti” (art. 64-bis). La regolamentazione nell’esportazione delle opere d’arte fu ritenuta importante nel Trattato di Roma, dal quale nacque l’Unione Europea, ove i beni culturali non furono classificati “merci” e quindi non vennero ricompresi nella disciplina della libera circolazione di queste. L’UNESCO, con il Trattato di Parigi del 1970, statuì sul diritto alla restituzione delle opere illecitamente fuoriuscite dai Paesi, con ciò riconoscendo il diritto dei singoli Stati alla tutela del proprio patrimonio. Tutela ritenuta fondamentale al punto che talune Nazioni ne hanno recepito l’obbligo di conservazione nella Costituzione. L’Italia repubblicana fece di più inserendo la tutela all’art.9, tra i principi della Costituzione. Con il Testo Unico del 1999, seguito dal Codice dei Beni Culturali del 2004, il controllo della circolazione venne mantenuto. Ora si affaccia un grande pericolo. In un luogo diverso da quello deputato, ovvero nella Commissione Industria e non in Commissione Cultura al Senato, quattro senatori hanno proposto un emendamento al ddl 2085 sulla concorrenza chiedendo di inserire un nuovo articolo (l’art. 53 – semplificazione della circolazione internazionale dei beni culturali). Il suo contenuto ha una portata devastante: si propone di portare da 50 a 70 anni il limite temporale di anzianità delle opere da assoggettare al controllo dell’Ufficio Esportazione delle Soprintendenze, con ciò escludendo dalla tutela la gran parte delle opere dal 1946 ad oggi (si pensi ad es. a opere di Fontana, Burri, Vedova, De Chirico…), ma di più introducendo una soglia di valore per l’assoggettamento alle procedure di autorizzazione, autocertificata con un prezzo individuato sulle basi d’asta. Val la pena di ricordare che la gran parte delle opere del Sei-Settecento, salvo i più famosi capolavori, uscirebbero dal Paese e così disegni, arredi, stampe e incisioni, sculture e bronzi. La soglia di valore è da contestare e respingere in quanto confligge con il concetto di tutela e la definizione di bene culturale non legata a un prezzo e assoggettata al principio di tutela sancito dalla Costituzione. Abbiamo scritto a ogni componente della Commissione Industria invitandoli al rigetto e all’archiviazione di questo emendamento, abbiamo denunciato alla stampa questo tentativo di svendita del nostro patrimonio e continueremo la battaglia, ove necessario, alla Camera e ancora, qualora venisse posta la fiducia del Governo sul ddl, avanti a un giudice perché ne trasmetta alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità con i principi sanciti dall’art. 9 della Carta fondamentale. La battaglia è appena iniziata. * Presidente Nazionale di Italia Nostra Alcuni approfondimenti: Le nome relative alla circolazione internazionale hanno quale unico scopo quello di evitare l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica, e dunque la perdita, di beni culturali. Rispondono al principio della tutela del patrimonio culturale sancito dall’articolo 9 della Costituzione. A tal fine gli uffici esportazione del Ministero dei beni culturali svolgono un controllo preventivo sulle cose che, in base a determinate caratteristiche, sono potenzialmente suscettibili di essere beni culturali. Attualmente i requisiti che rendono obbligatorio il passaggio negli uffici esportazione (articolo 65 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per l’uscita definitiva sono: – l’interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, ecc., – l’essere opera di autore non vivente, – l’esecuzione da oltre 50 anni. Gli stessi che, come è ovvio, presiedono all’individuazione dei beni culturali in generale (articolo 10 del Codice). L’innalzamento della “soglia di tutelabilità” di tutti i beni culturali, sia mobili che immobili, a 70 anni che verrebbe introdotto con l’emendamento elemento significherà escludere a priori, se non con minime eccezioni, di proteggere tutte le opere d’arte, architettura e design prodotte nel nostro Paese dal secondo dopoguerra ad oggi. Inoltre l’emendamento proposto introduce – solo nella disciplina della circolazione internazionale – un nuovo parametro, mai prima preso in considerazione dalla normativa nazionale, ovvero quello del valore economico, sottraendo al controllo degli uffici esportazione tutte le cose che, indipendentemente dalla loro età ed interesse culturale, stanno sottosoglia. Considerato poi che il “valore venale” sarà dichiarato mediante autocertificazione, il risultato pratico potrebbe essere l’uscita della stragrande maggioranza dei beni che costituiscono il patrimonio culturale del nostro Paese, senza alcuna possibilità di controllo: il patrimonio culturale diffuso, quello che rende l’Italia unica, sarà depauperato in brevissimo tempo, senza alcun vantaggio per il mercato che, dalla sovrabbondanza di offerta risulterebbe soltanto deprezzato e svalutato, e con reale perdita per il Paese, di certo meno attrattivo in termini di turismo e sviluppo economico. Nella disciplina attuale il valore venale dei beni non costituisce un indice d’interesse culturale, come è giusto che sia visto che gli andamenti del mercato sono influenzati dalle mode e dai gusti.
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