Modifica dell’art.117 e la clausola di supremazia: Istruzioni per l’uso [di Sergio Vacca]
Le modifiche apportate al Titolo V della Costituzione vigente riguardano numerose materie già normate a livello regionale, che vengono quindi ricondotte a livello centrale, e l’introduzione o – se si vuole – l’esplicitazione di materie ricomprese in titoli più generali. Per cui, richiamando l’articolo 31 del testo in approvazione, che modifica all’articolo 117 della Costituzione vigente, con riferimento a materie come paesaggio, territorio ed energia e materie correlate, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
Mentre sono demandate alle Regioni, sempre per le medesime tipologie, la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di promozione dello sviluppo economico locale, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Alcuni osservatori, favorevoli alla modifica costituzionale sottoposta a referendum, evidenziano che, per alcune materie elencate dal comma 3 dell’articolo 117, le disposizioni generali vengono adottate dallo Stato, mentre la legislazione relativa all’applicazione è attualmente demandata alle Regioni. Ne deducono, quindi, che la delimitazione tra le due competenze, generale e particolare, è estremamente difficile, e pure difficile è risultata l’applicazione di questa disposizione. Aggiungono, sempre gli osservatori favorevoli alla riforma, un punto dolente riguarda la devoluzione alle Regioni della facoltà di disciplinare, in maniera concorrente, anche materie di rilevanza fondamentale per tutto il Paese, quali, ad esempio, produzione, distribuzione e trasporto di energia. E’ agevole rilevare che si tratti di materie di grande delicatezza nelle quali lo Stato, e per esso il Governo, vuole agire in assenza di potestà concorrente con le Regioni. A questo si aggiunga che per materie cosiddette innominate, lo Stato si riserva di applicare la Clausola di Supremazia, che consente alla legge statale, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, e quindi in ambiti di competenza regionale, quando lo richieda la “tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica” ovvero la “tutela dell’interesse nazionale”. Vediamo ora un’applicazione pratica che può riguardare la Sardegna. Anzitutto non è da escludere l’ipotesi, avanzata con ironia da Nicolò Migheli, relativamente alla possibile localizzazione in Sardegna del “deposito nazionale delle scorie nucleari” http://www.sardegnasoprattutto.com/archives/12424, in uno scenario da forte crisi istituzionale, che lascerebbe la nostra isola assolutamente priva di tutele e nell’impossibilità di opporre un rifiuto a tali scelte. Non così eclatante, ma assolutamente importante per la difesa del territorio sardo, per i paesaggi agrari, ma anche per l’identità, un’attività di opposizione che vede uniti agricoltori, cittadini singoli e associati, enti locali e lo stesso Consiglio Regionale rispetto alle iniziative delle Società Flumini Mannu e Gonnosafanadiga Ltd, relative agli Impianti di solare termodinamico da 55 MWe, che le società vorrebbero realizzare a Gonnosfanadiga e a Decimoputzu-Villasor. Essendo le iniziative sottoposte a procedura di VIA nazionale, i Ministeri interessati hanno già espresso i loro pareri. In primo luogo il parere Tecnico Istruttorio NEGATIVO, espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in data 7 ottobre 2015, alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto definitivo, come modificato dalla società Fluminimannu Ltd il 23 giugno 2015, e i pareri delle Soprintendenze di Settore, del Comitato Tecnico-Scientifico per il Paesaggio, le ulteriori valutazioni della Direzione Generale Archeologia, e via elencando, in ben 73 pagine. Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e per esso la Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale, viceversa, ha espresso il 22 luglio 2016 parere POSITIVO alla realizzazione degli impianti proposti dalla Società Fluminimannu Ltd. Una sintetica osservazione in proposito: il documento di 45 pagine appare come la copiatura delle relazioni proposte dalla Società Fluminimannu Ltd, mentre si limita ad elencare la miriade di pareri ad opponendum prodotti da Regione Sardegna, Dipartimenti Universitari, esperti dei diversi comparti ambientali interessati dall’iniziativa, Associazioni e dagli agricoltori titolari delle aree sulle quali si vorrebbero realizzare gli impianti. Pareri discordanti quindi tra il Ministero dei Beni Culturali, che rigetta il progetto e quello dell’Ambiente che, viceversa, è favorevole a tali improvvide iniziative, portano la decisione finale alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Quali sono i possibili scenari del dopo referendum. In caso di vittoria dei SI, immediato parere positivo da parte di Palazzo Chigi, ancorché in una fase di transizione tra vecchia e nuova normativa costituzionale. In caso di vittoria dei NO, sono portato a credere che anche il Ministero dell’Ambiente si mostrerà più prudente nella formulazione dei suoi pareri, ma soprattutto la Regione potrà continuare ad esercitare il proprio diritto di opposizione che, viceversa sarà negato dall’articolo 31 della riforma costituzionale oggetto del referendum. *Sergio Vacca è stato Professore di Scienza del Suolo dell’Università di Sassari. Attualmente componente del Comitato dei Saggi del FAI Sardegna come Responsabile regionale delle problematiche relative al suolo |