La deregulation paesaggistica di Pigliaru comincia dalle aree industriali: la Delibera 16/24 del 28.3.2017 è un capolavoro di come si aggirano le regole paesaggistiche del PPR [di Redazione]

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SardegnaSoprattutto pubblica la Delibera 16/24 del 28.3.2017 dove appare chiaro che dopo tre anni la giunta Pigliaru prende l’accelerata con l’obiettivo immediato di soddisfare i progetti gasieri che massacreranno ulteriormente il paesaggio della Sardegna,  al di fuori di ogni piano o progetto di sviluppo complessivo dell’isola.

La Delibera propone di escludere dall’operatività del vincolo paesaggistico pezzi di Sardegna in attesa che il DDL sul governo del territorio del 16 marzo arrivi in Consiglio. C’è il dubbio forse che quel DDL sia rigettato e non passi? Qualcuno si chiede se col DDL in questione non sia caduto l’ultimo diaframma tra la destra e la sinistra nelle politiche territoriali. Tanto vale allora anticipare la deregulation del PPR con la Delibera del 28 marzo e cercare di ovviare al mal di pancia all’interno della maggioranza, sempre più frammentata.

La vittoria del No al Referendum in Sardegna col 72% non ha insegnato nulla? Non si è capito che  quel voto è politico e referente del rifiuto delle modalità eterodirette da Roma della giunta Pigliaru? Nelle politiche in questione contano in forme preponderanti quelle relative al governo delle coste e dei territori a partire dalla Costa Smeralda.

La Sardegna votò Pigliaru perché il suo governo ed il suo progetto fossero radicalmente diversi da quelli di Cappellacci. Tanti di sinistra non si fidarono o non andarono a votare o votarono Michela Murgia. Ecco perché chi votò Francesco Pigliaru, convintamente per le politiche paesaggistiche, oggi si sente tradito e molto. Il presidente di questo diffuso sentimento si può anche dispiacere. Ma così stanno le cose.

Con la Delibera 16/24 del 28.3.2017 infatti le grandi aree industriali  ricadenti nella  fascia costiera, cioè tutte,  saranno escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico del PPR. Evviva! La svendita della Sardegna con i beni paesaggistici, ambientali, culturali può avere corso. Già il Piano casa di Cappellacci, confermato da Pigliaru, aveva dato un feroce colpo alle politiche ambientaliste della giunta Soru, esemplari in tutta l’Europa. Di fronte all’offensiva messa in essere da Pigliaru, Cappellacci appare un ingenuo e, da un certo momento in poi, con la fissa identidaria

Dopo il DDL del 16 marzo sul governo del territorio, autentico capolavoro di “costante cementificatoria”, come è stato definito, ecco un’altra delibera dunque che fa vedere la natura della giunta Pigliaru. “Sviluppista” e compiacente con i progetti, gli stessi che da quaranta anni circolano in Viale Trento. Nonostante l’esperienza con Soru l’attuale presidente della Regione non ha maturato l’idea che la Sardegna può essere la terra più ambientale d’Europa. Eppure è stato anche alla Conferenza sul clima a Parigi e in Marocco dove si è detto in tutti i modi che l’occupazione duratura e qualificata può nascere solo dall’ambiente, dal paesaggio, dall’agricoltura.

Invece il presidente della Regione ha in testa un’idea di sviluppo esclusivamente fondata su chimica, gassificatori, inutili “dorsali” per il metano, edilizia selvaggia.

La sua giunta al di fuori della  “costante cementificatoria”, va avanti per inerzia con un apparato di comunicazione e informazione che procede per slogan. Mai un confronto. Guai al contradditorio. Peggio che negli anni Settanta, anche se per assenza di politiche e di politica ricorda di più l’ultima fase della giunta Masala. Priva di visione e strategia con un’idea di futuro simile a quella in voga in Sardegna, ai tempi della Rinascita che ha prodotto solo sottosviluppo.

Eppure in questi anni si sono andate formando un’opinione pubblica sempre più consapevole ed una solida presa di coscienza che il paesaggio della Sardegna sia un bene non negoziabile. Ha molto contribuito il PPR, per la comunità regionale un punto di non ritorno, un elemento acquisito; l’attività di associazioni e di comitati animati dai nostri giovani, specie da quelli che hanno fatto esperienze internazionali.  Perché il presidente non prova a fare un Referendum sul paesaggio e sul PPR del 2006 per vedere come si esprimono i Sardi?

Bisogna leggere con attenzione che cosa dicono i territori, i comuni, i comitati, le associazioni, la chiesa che negli incontri pubblici sostengono che l’ambiente e la salute sono presidi intangibili. Nel mentre la giunta Pigliaru dice nella Delibera del 28 marzo che  nelle aree industriali si può avere mano libera da lacci e lacciuoli ovvero dalle regole di tutela paesaggistiche del PPR.

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Delibera 16/24 del 28.3.2017

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo.

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica edell’Industria, propone alla Giunta l’approvazione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale -primo ambito omogeneo, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 19, comma 3, lettera c).  Si rende, infatti, necessario chiarire l’ambito di applicazione della disposizione regolante una dellefattispecie di esclusione dell’operatività del vincolo paesaggistico di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), delle norme tecniche di attuazione. Come noto la fascia costiera è ricompresa tra i beni paesaggistici facenti parte dell’assetto ambientale; l’articolo 19 la definisce come bene paesaggistico di insieme, di valenza ambientale strategica, la cui disciplina è contenuta nel successivo articolo 20. Dal sistema vincolistico discendente dall’individuazione della fascia costiera come bene paesaggistico, ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettera c) e 143, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 42 del 2004, vigenti all’epoca dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale, il comma 3 del citato articolo 19 sottrae le parti del territorio interessate dalla presenza di centri storici, quelle edificate a fini residenziali, ricomprendendo sia le zone di completamento residenziale che le zone di espansione residenziale, immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato, attuate o suscettibili di completa attuazione, le parti del territorio interessate dalla presenza di insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali e per servizi generali, ricomprendendo anche quelle attuate in parte e suscettibili di completamento.  Nell’individuazione delle parti del territorio sottratte dall’operatività del vincolo, l’articolo 19 rinvia alle zonizzazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali generali e, con riferimento alle zone urbanistiche omogenee C, D e G, alla presenza di un piano attuativo, le cui previsioni siano state integralmente o parzialmente attuate. Relativamente alla rappresentazione cartografica della fascia costiera il Presidente rappresenta, altresì, che nel Piano paesaggistico regionale non sono state rappresentate le porzioni di territorio escluse dall’operatività del vincolo.

Il Presidente rappresenta, ancora, che negli elaborati cartografici del Piano paesaggistico regionale sono riportati i perimetri delle grandi aree industriali, ricomprese nella categoria degli insediamenti produttivi, facenti parte dell’assetto insediativo, e che secondo l’articolo 92 delle norme tecniche di attuazione dello stesso Piano paesaggistico “rappresentano il tessuto produttivo delle aree industriali attrezzate, di maggiore dimensione, urbanisticamente strutturate e dotate di impianti e servizi”. Le grandi aree industriali coincidono con le aree di sviluppo industriale e con le zone industriali di interesse regionale, oggetto di riordino, con legge regionale n. 10 del 2008, con attribuzione delle relative funzioni ai consorzi industriali provinciali nel caso di dimensione sovracomunale, ai Comuni nei restanti casi.

Il Presidente ricorda che i piani delle aree e dei nuclei industriali presenti all’interno del territorio regionale, introdotti in attuazione del Testo unico delle leggi per il Mezzogiorno, approvato con il D.P.R. n. 1523 del 1967 e sostituito con il D.P.R. n. 218 del 1978, sono stati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato D.P.R. n. 1523 del 1967, quindi, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 853 del 1971 dalle Regioni, con decreto assessoriale. I piani consortili predetti hanno funzione mista, in quanto contengono al loro interno previsioni direttamente efficaci nei riguardi delle proprietà privata e producono gli stessi effetti del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 218 del 1978; i Comuni compresi nel loro ambito sono, pertanto, obbligati a uniformare agli stessi piani consortili il proprio strumento urbanistico, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 1150 del 1942, e laddove si riscontrassero previsioni urbanistiche non conformi a quelle del piano consortile, troveranno direttamente applicazione queste ultime. Ciò premesso, il Presidente rappresenta che la quasi totalità dei piani delle aree e dei nuclei industriali ricade all’interno del territorio di Comuni ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri e, in larga parte, gli insediamenti ricadono all’interno del perimetro che individua la fascia costiera, vista anche la stretta correlazione con i porti industriali e commerciali. In particolare, ricorrono le predette condizioni per i piani dei seguenti Consorzi:

‒ Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Cagliari, con riferimento all’agglomerato di Macchiareddu, ricadente nel territorio dei Comuni di Cagliari, Capoterra, Assemini e Uta, e all’agglomerato ricadente nel territorio del Comune di Sarroch;

‒ Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, con riferimento alla poe1e1986542186a180f916b2a185a5246 ricadente nel territorio del Comune di Portoscuso;

‒ Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell’oristanese, con riferimento ai corpi Nord ecentrale ricadenti nel territorio dei Comuni di Oristano e Santa Giusta;

‒ Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Sassari, Porto Torres e Alghero, con riferimento all’insediamento ricadente nel territorio dei Comuni di Sassari e Porto Torres;

‒ Consorzio industriale Nord Est Sardegna, con riferimento all’agglomerato ricadente nel territorio del Comune di Olbia;

‒ Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax, ricadente nel territorio del Comune di Tortolì.

Il Presidente rappresenta, altresì, che i piani consortili risultano contenere previsioni di dettaglio, con articolazione in aree per le quali è specificata la possibile destinazione d’uso, con l’indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitante di ulteriori atti di pianificazione, ma assoggettata all’ordinario regime concessorio, a seguito della sola presentazione di progetti definitivi ed esecutivi e, in alcuni casi, di piani di utilizzo/planivolumetrici costituenti ulteriore specificazione delle previsioni di dettaglio già contenute nel piano consortile. Le disposizioni regolanti l’attività edificatoria sono contenute anche nei vari strumenti urbanistici comunali, che recependo le disposizioni dei piani consortili, hanno, quanto meno per la parte già destinata ad accogliere gli insediamenti produttivi, attribuito alle aree la destinazione di zona omogenea urbanistica “D”, che il decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, all’articolo 3, utilizza per l’indicazione delle parti del territorio destinate a insediamenti industriali, artigianali e commerciali, e in limitatissimi casi di zona urbanistica “G”, utilizzata per identificare le parti destinate ad accogliere servizi generali, quali attrezzature e impianti. Tutto ciò premesso, il Presidente, richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 308 del 2013 nonché, ad integrazione dei precedenti atti di indirizzo applicativo del Piano paesaggistico regionale adottati con deliberazione della Giunta regionale, propone di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo. Il Presidente propone, altresì, di disporre che gli uffici regionali e comunali coinvolti a diverso titolo nelle procedure autorizzatorie e abilitative si conformino ai contenuti sopra espressi, anche ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria prevista per gli ambiti di paesaggio dall’articolo 15 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo. Il Presidente, al fine di fornire un adeguato supporto ai soggetti interessati dal presente atto di indirizzo, illustra quindi il catalogo dei Piani consortili ricadenti nelle condizioni sopra illustrate. L’Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresenta, inoltre, che a seguito delle analisi condotte è stata ravvisata l’opportunità procedere alla correzione degli errori materiali rilevati negli elaborati cartografici del Piano paesaggistico regionale in merito all’esatta perimetrazione delle grandi aree industriali coincidenti con le aree di sviluppo industriale sopra dette. L’Assessore propone, quindi, in analogia a quanto già fatto con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/27 del 4 aprile 2012, di procedere alla correzione del tematismo inerente alle predette grandi aree industriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, della legge regionale n. 8 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, riportando il perimetro delle aree consortili negli elaborati cartografici del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, in particolare procedendo alla sostituzione delle tavole 440_II,  441_III, 444_I, 444_IV, 528_II, 532_ IV, 555_III, 566_II, 557_III, 564_IV, 565_I, 565_II,  566_IV. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con l’Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l’Assessore dell’Industria, constatato che i Direttori generali della Presidenza, della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e dell’Industria hanno espresso, per quanto di competenza, il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

‒ di prendere atto delle analisi effettuate dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia, come sintetizzate nel catalogo dei Piani consortili che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

‒ di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni

contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo

‒ di approvare la correzione del tematismo, rappresentato negli elaborati cartografici del Piano paesaggistico regionale inerente alle grandi aree industriali che identifica le aree dei Consorzi per l’area di sviluppo industriale di Cagliari, per il nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell’oristanese, per l’area di sviluppo industriale di Sassari, Porto Torres, Alghero, del Consorzio industriale nord est Sardegna e del Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax;

‒ di approvare conseguentemente le tavole del Piano paesaggistico regionale degli ambiti numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 23 in scala 1:25.000, di seguito elencate: 440_II,  441_III, 444_I, 444_IV, 528_II, 532_ IV, 555_III, 566_II, 557_III, 564_IV, 565_I, 565_II,  566_IV, contenente le correzioni suddette;

‒ di dare atto che le suddette tavole 440_II,  441_III, 444_I, 444_IV, 528_II, 532_ IV, 555_III, 566_II, 557_III, 564_IV, 565_I, 565_II,  566_IV, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti tavole facenti parte del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogene,o approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006;

‒ di dare mandato all’Assessore dell’Industria di avviare, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati, la procedura prevista dall’art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. n. 10/2008, in base al quale la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, può procedere a “rideterminare, attraverso la riduzione o l’ampliamento, le aree industriali”, con particolare riferimento al perimetro dei piani consortili del Consorzio industriale provinciale Sulcis Iglesiente e del Consorzio industriale provinciale oristanese, ai fini dell’esclusione della porzione interessata dalla presenza di zone umide costiere, attualmente non oggetto di trasformazioni;

‒ di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS e la pubblicazione della presente deliberazione unitamente ai relativi allegati sul portale tematico “SardegnaTerritorio” e di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia di procedere alla pubblicazione sul geoportale del tematismo corretto.

Il Direttore Generale                                                                       Il Presidente

Alessandro De Martini                                                              Francesco Pigliaru

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