Perché il DDL “Disciplina e Governo del Territorio” di Pigliaru – Erriu, se approvato, distruggerà suolo e ambiente [di Sergio Vacca]
L’art. 9 della Costituzione, “La Repubblica … tutela il paesaggio”, secondo la Corte Costituzionale, ricomprende i valori fondamentali dell’ambiente, definito “bene primario e valore assoluto, cui si ricollegano interessi naturalistici, sanitari, culturali, educativi e ricreativi. Intendendo che nella nozione di ambiente sono qualificati in termini unitari discipline settoriali, quali … la tutela delle acque dall’inquinamento, la gestione delle risorse idriche, la tutela del suolo … la tutela degli equilibri ecologici”. Il Disegno di legge regionale di “Disciplina e Governo del Territorio”, definisce, all’art. 3 le finalità della pianificazione ai diversi livelli, regionale e comunale, normando in particolare: a) il coerente uso e governo del territorio; b) l’adeguamento della pianificazione territoriale ai principi di tutela e valorizzazione del paesaggio; c) la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico; d) la tutela dei territori costieri, del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; e via elencando. Mentre all’art. 6 e seguenti, definisce gli atti di governo del Territorio, tra i quali: a) il Piano paesaggistico regionale (PPR) predisposto e approvato dalla Regione; b) il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI) predisposto e approvato dalla Regione; c) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) d) il Piano urbanistico comunale (PUC) o intercomunale (PUIC) predisposti e approvati dal comune o dalle forme associative dei comuni, e via elencando. Indica, inoltre, quali Organi e strumenti siano a supporto della pianificazione, artt. 12 e seguenti: la Commissione regionale per il paesaggio; l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per il monitoraggio delle trasformazioni del territorio; il Sistema informativo territoriale regionale (SITR). Infine, nel Titolo III, che definisce i contenuti della Pianificazione degli Ambiti rurali, artt. 70 e seguenti: Obiettivi della pianificazione degli ambiti rurali; Classificazione dei suoli; e, art. 84, gli Ambiti di salvaguardia ambientale. I riferimenti all’ambiente ed alla componente Suolo risultano perciò importanti, addirittura ridondanti, quando, per illustrare gli obiettivi della pianificazione negli ambiti rurali – e, si immagina anche degli ambiti di salvaguardia ambientale – si ricorre alla Classificazione dei suoli, anche se il riferimento alla Land Capability Evaluation non è corretto, in quanto riguarda la Capacità d’uso e non la Tassonomia. Altro aspetto da sottolineare, riguarda gli strumenti di supporto della Pianificazione: importantissimi per delineare, solo parzialmente ex ante, ma particolarmente ex post, i processi di pianificazione ai diversi livelli. Ma, ad un esame non superficiale, l’intero impianto normativo appare un castello di carta. Se si considerano gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale, che riguardano la conoscenza, la salvaguarda, la pianificazione e la gestione, art. 38 e seguenti, riconoscendone – nello spirito dell’art. 9 della Costituzione, ma soprattutto secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale di “ambiente come bene primario e valore assoluto” – le caratteristiche paesaggistiche e delimitandone i relativi ambiti, non si comprende come il DDL, “Disciplina generale per il governo del territorio”, possa, nella formulazione attuale, operare in assenza, per gran parte dell’isola, del Piano Paesaggistico Regionale. Recita infatti il DDL: “il Piano paesaggistico regionale, fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento tra la tutela e la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale. Inoltre, il Piano paesaggistico regionale indica, per ciascun ambito, le linee di sviluppo dell’assetto territoriale, e contiene almeno: a) l’individuazione e la definizione dei valori paesaggistici, ambientali e identitari oggetto di tutela e la visione strategica del territorio regionale; b) il quadro descrittivo del territorio regionale, con l’evidenziazione delle potenzialità, le dinamiche evolutive delle situazioni di vulnerabilità e delle condizioni di trasformazione compatibili”. In assenza di elementi conoscitivi, uniformemente acquisiti, dell’intero territorio regionale attraverso il Piano Paesaggistico Regionale è impossibile attuare una corretta politica di gestione dei diversi ambiti, particolarmente rurali ed ambientali dell’isola. E’ impossibile attuare una credibile politica regionale di difesa del suolo. Gli eventi alluvionali registrati nelle ultime settimane ne sono la drammatica conseguenza. Non è pensabile che un professionista – pur esperto – rediga uno studio o un piano per una porzione di territorio, senza disporre dei necessari raccordi con aree limitrofe, correlate tuttavia da elementi fisiografici di scala ampia. Anche l’applicazione puntuale e corretta di metodiche di Land Capability in un ambito comunale non può consentire di pianificare il territorio secondo i paradigmi delineati dall’art. 38, 3.b, – formulazione del “quadro descrittivo del territorio regionale, con l’evidenziazione delle potenzialità, delle dinamiche evolutive, delle situazioni di vulnerabilità e delle condizioni di trasformazione compatibili” – per raggiungere gli obiettivi di pianificazione degli ambiti rurali, definiti nell’articolo 74. Si immagini come possa essere correttamente pianificato un territorio vallivo rispetto ad ambiti collinari o montani, in assenza di elementi certi di quegli ambiti, le cui dinamiche morfologiche e idrologiche hanno riflessi, talora immediati, sulle aree di pianura. Leggi Bosa, e gran parte del campidano di Oristano. Sarebbe come costruire un edificio dal tetto e non dalle fondamenta! *Geologo. Sindaco di Milis |
La valutazione sito per sito ovvero la parcellizzazione delle valutazioni paesaggistiche e ambientali per una pianificazione sostanzialmente ristretta e slegata dalle dinamiche evolutive e dalle situazioni di incompatibilità e trasformazione del territorio su ampia scala costituisce davvero una elevata criticità del Disegno di legge “Disciplina e Governo del Territorio”? E’ possibile! Infatti con la parcellizzazione e la localizzazione sito per sito delle valutazioni paesaggistiche ed ambientali possono realmente concretizzarsi maggiori potenzialità edificatorie e di infrastrutturazione proprio perché le stesse non paiono più adeguatamente filtrate da valutazioni sull’evoluzione e la trasformazione del territorio a più ampia scala.