Come proteggere il suolo e il paesaggio della Sardegna? Dieci domande al Consiglio regionale della Sardegna sul DdL n. 409 16/03/ 2017 “Disciplina generale per il governo del territorio” [di Gruppo di lavoro “Materiali per un’urbanistica sostenibile”]

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Premessa. La nozione di governo del territorio, in seguito alla Riforma costituzionale del 2001, ha sostituito quella precedente di urbanistica, ma, contrariamente  a tale rivoluzione, forma e contenuti del DdL n. 409 16/03/ 2017  “Disciplina generale per il governo del territorio”  (che richiama nel titolo il governo del territorio), approvato il 16 marzo del 2017 dalla giunta Pigliaru, appaiono solo un cambio di denominazione dell’ambito urbanistico,  non occupandosi del sistema di funzioni relativo al territorio nelle sue interrelazioni.

Dacché il DdL è passato in giunta il Gruppo di lavoro “Materiali per un’urbanistica sostenibile” e la Rivista www.sardegnasoprattutto.com  hanno organizzato decine di dibattiti e seminari territoriali e pubblicato sintesi e riflessioni firmati da una sorprendente quantità di studiosi, dirigenti e funzionari della PA, tecnici, ambientalisti, amministratori, intellettuali, semplici cittadini, che  si sono confrontati a partire da quanto prevedono la Costituzione  e le norme vigenti e con un’idea di intellettuale collettivo, base della democrazia, che vuol dare un contributo competente e costruttivo ai decisori politici.

Ma contrariamente a quanto il presidente Pigliaru aveva detto all’inizio di tale percorso i decisori sono andati per la loro strada facendo orecchie da mercante persino ai richiami giunti dal Referendum prima e dal voto delle Politiche che bocciano ancora più clamorosamente in Sardegna che altrove questa maggioranza e la sua azione di governo che, specie nella difesa del paesaggio, dell’ambiente, della salute , è stata tutta altra cosa dal mandato elettorale ricevuto nel 2014.

Il Gruppo di lavoro che ha elaborato il dossier “Materiali per un’urbanistica sostenibile” ha reso accessibile alla comunità l’idea che il governo del territorio comprenda qualcosa di più e di diverso rispetto all’urbanistica ovvero qualcosa che riguarda la sua quotidianità. Il governo del territorio non si riduce infatti a conformare la proprietà privata di un comune ma include tutti i tipi di piani e di programmi riguardanti territorio, la sua conservazione e le sue trasformazioni. La vita delle persone!

Perché il governo del territorio si fonda concretamente sull’integrazione delle competenze politiche, giuridiche, amministrative, scientifiche e comprende la materia urbanistica, l’edilizia, le opere pubbliche, la difesa del suolo, la prevenzione dei disastri ambientali (PAI), la cura degli interessi pubblici; è funzionale allo sviluppo economico, all’uso e trasformazione dell’abitato con particolare riferimento al patrimonio e agli spazi pubblici, all’organizzazione della mobilità, della viabilità e dei servizi.

La materia pertanto non può limitarsi ad un Testo unico  e un Allegato tecnico incardinati alla vecchia concezione di urbanistica – tale è il DdL Pigliaru – ma deve essere regolamentata da una Legge quadro ovvero da un sistema normativo composto da un testo base sull’urbanistica e da una serie di procedimenti complementari (Atti di indirizzo e coordinamento) da aggiornare sistematicamente da parte della Regione.

La cornice di riferimento imprescindibile è il Piano Paesaggistico Regionale, modello di sviluppo coerente con le risorse naturali e ambientali dell’isola che, esteso all’intero territorio della Sardegna, con la  Legge quadro e gli Atti di indirizzo e coordinamento deve costituire il nucleo dell’organizzazione unitaria delle discipline che regolano tutela, uso e governo del territorio.

I problemi e le criticità sollevati dal DdL Pigliaru, oltre che sorprendere  per il mal sopito intento di disconoscere l’ambiente e il paesaggio, suscitano un sentimento di passione civile a difesa dei valori comuni e dello spazio pubblico indisponibili e per la salvaguardia del futuro della Sardegna legato indissolubilmente ai suoi luoghi.

Il DdL Pigliaru – che non si capisce a quale interlocutore  si rivolga – trascura, aggravandoli, problemi vitali e nevralgici per i sardi ed il loro futuro e interroga sul principio e sul merito. Non un cenno su aree inquinate e su quelle militari e la loro restituzione al bene comune. Nessun provvedimento e norma per combattere l’abusivismo edilizio incontrollato e causa di continuo degrado e di speculazione. Non una parola sul  rapporto fra decrescita demografica e sviluppo di nuova edificazione residenziale. Non un riferimento al bisogno primario di casa e al recupero dei centri storici in termini di minor consumo di suolo e di difesa dell’identità storica dei nostri insediamenti.

Un progetto di legge che tende a limitare lo spazio delle tutele costituzionali per aggravare il tasso potenziale di aggressione alla nostra terra; che dice di voler governare il territorio ma che invece lo violenta; che promuove la deroga a regola e sottrae a ciascun sardo anche il diritto alla difesa dell’ambiente da cui trae vita e lavoro, giustifica il richiamo ai sardi ad un rinnovato impegno civile che distingue oggi e distinguerà nel futuro la dignità svenduta dalla indisponibilità al compromesso su valori e beni comuni.

Sta qui il senso delle 10 domande che poniamo al Consiglio Regionale della Sardegna con l’auspicio che quanto abbiamo prodotto fin qui li convinca a riscrivere dalle fondamenta il Disegno di legge non prima di aver esteso il PPR a tutta la Sardegna.

Dieci domande al Consiglio regionale sul DdL n. 409 16/03/ 2017

  1. Sa il Consiglio regionale se i Sardi condividono il DdL che non è frutto di un processo di partecipazione?
  2. Sa il Consiglio regionale che l’art. 43 del DdL consente di costruire in zone di pregio senza tener conto di habitat naturalistici, biodiversità, sostenibilità ambientale, in contrasto quindi con  l’art. 9 della Costituzione?
  3. Come concilia il Consiglio regionale lo stesso art. 9 della Costituzione con l’art. 31 del DdL che autorizza strutture alberghiere e assimilabili (residenze, lottizzazioni turistiche, multiproprietà, comprese quelle in itinere), qualunque volumetria abbiano e dovunque si trovino, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e con la realizzazione di corpi separati?
  4. Come attua il Consiglio regionale una politica di assetto idrogeologico e di tutela del suolo in assenza di elementi conoscitivi, ridotti all’art. 38.3.b del DdL? Quali azioni e direttive fornisce lo stesso DdL sul consumo di suolo per allinearsi alle prescrizioni del PPR, a quelle dell’UE, ad un’urbanistica sociale e responsabile?
  5. Sa il Consiglio regionale che il DdL è in contrasto con gli artt. 3, 9, 21, 97 e con il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, in quanto nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sui progetti, discrimina (art. 25 del DdL) l’ammissibilità degli interventi dei singoli cittadini?
  6. Come consente il Consiglio regionale che si consumi senza controllo il territorio, in compensazione (artt. 29 e 30 DdL), e si concedano elevati incrementi volumetrici, in contrasto  col principio di eguaglianza e di ragionevolezza e con la tutela paesistica (artt. 3 e 9 della Costituzione)?
  7. Come può ammettere il Consiglio regionale, sempre in contrasto col principio di ragionevolezza richiesta alle norme ordinarie, la genericità delle rilocalizzazioni di edifici (eventualmente da demolire) in differenti contesti territoriali, non previsti e non prevedibili (artt. 32 e 33 del DdL), e con elevati aumenti volumetrici, cumulabili anche con gli indici della zona di “arrivo”?
  8. Può la Regione Sardegna, in contrasto con le attribuzioni Stato-Regioni (art. 117 della Costituzione), innovare il diritto civile istituendo un registro dei diritti edificatori (art. 34 del DdL), derivanti da demolizioni e rilocalizzazioni, senza individuare le aree di nuovo utilizzo?
  9. Sa il Consiglio regionale che il DdL ignora il Piano Regionale dei Trasporti e i requisiti di accessibilità del trasporto pubblico come parte del governo del territorio?
  10. Sa il Consiglio regionale che il DdL non rispetta la competenza dei Comuni, enti equiordinati ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, sulla pianificazione territoriale, alla luce anche della sussidiarietà di cui all’art. 118 della stessa Costituzione?

 

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