Memorandum 84. A proposito del DdL 542 e di una giunta “spigolatrice” che confonde semplificazione con deregulation urbanistica [di Paolo Numerico]
www.Sardegnagnasoprattutto.com 22 ottobre 2018. La giunta Pigliaru, mentre si avvia a concludere il suo quinquennio, si trasforma in “spigolatrice” in campi dove non ha potuto raccogliere i frutti che aveva seminato. Tra questi il più ricco è certamente quello relativo all’urbanistica. Grandi sono state le delusioni provenienti dalle diverse intraprese legislative del duo Pigliaru-Erriu non ultima la cosiddetta Legge urbanistica, che, opportunamente, il presidente ha rinviato alla Commissione competente prima che andasse in Aula. E’ possibile che questa mossa che in tanti hanno apprezzato nascondesse il tentativo di portare a casa, fuori tempo, quanto possibile di quella legge attraverso il nuovo DdL n. 542 che, sorprendentemente, si chiama “Legge sulla semplificazione 2018”. Il titolo infatti confonde le idee ma, come ha scritto spiritosamente la prof.ssa Mongiu in queste pagine, “ingannevole è la semplificazione più di ogni cosa perché semplificazione è il sostantivo chiave del Decreto 542, in cui però non si parla di come devono essere semplificati atti e meccanismi della PA”. Condivido anche che questo DdL sia prolisso e farraginoso e soprattutto che si aggirano norme dell’ordinamento regionale relative all’urbanistica proponendo di modificare regole non aggirabili. Al netto delle difficoltà per chi non sia tecnicamente attrezzato, si nota, non diversamente dalla Legge urbanistica – quella che è stata ritirata – che la lettura non è mai agevole essendo il testo sovrabbondante; testo che invece di semplificare complica il lavoro di chiunque lo debba utilizzare. L’esegesi potrebbe non essere lineare come in qualsivoglia legge dovrebbe essere e, soprattutto, come necessiterebbe in una sulla semplificazione. Ma ciò che rende problematico tutto il Disegno di legge è la massiccia presenza di norme relative alla materia urbanistica che fa venire il sospetto che si tratti di un grimaldello per attivare una sostanziale deregulation. Massimo Calzolari in un articolo riportato su Sardegna Soprattutto ha già messo in evidenza che l’esigenza in corso è quella di correre a togliere lacci e lacciuoli e che se l’urbanistica di sinistra è in crisi, quella di “destra” è in grande spolvero grazie all’invasione condivisa in campi un tempo avversari. Di conseguenza non meraviglia che una giunta di sinistra inserisca norme significative per un’urbanistica “nuova”, le cui regole non devono “dare fastidio” ma vogliono percorrere gli itinerari del laisser faire – laisser passer. Ecco perché una rapida visione del DdL 542 conferma quanto ha già opportunamente scritto Giuseppe Biggio. Sottolineo ulteriormente che con l’art. 7 comma 3 si “semplifica”, autorizzando con facilità la rottura dei vincoli idrogeologici per interventi che devono comunque “passare”. Ciò colpisce non poco pensando ai disastri che accadono, ogni volta che piove, nei diversi territori della Sardegna per le condizioni idrogeologiche e la mancanza di manutenzione. Ma vi si intravvedono casi particolari, tuttora in sospeso. Forse quello di Eurallumina? Mi si perdonerà ma ad essere maliziosi ci si azzecca. Le norme non consentono alcune operazioni spericolate? Si cambino le norme usando come foglia di fico la necessità innegabile di semplificare!!! Si prosegue con l’art. 12, che “semplifica” i limiti di tolleranza edilizia, anche al di là di precedenti norme pregresse recanti misure minime! Sull’agibilità degli immobili si consentono deroghe a requisiti di altezza minima e ai requisiti igienici, sia pure per edifici già esistenti ed in date condizioni (art. 13). L’art. 15 permette ad libitum il mutamento della destinazione d’uso. Posto che non ci sono indicazioni circa l’esito del passaggio dall’uso attuale a quello di arrivo, tutto diviene possibile (da residenza ad albergo? da residenza ad edificio industriale?). Tutto l’art. 20 autorizza nelle zone C, D e G estreme semplificazioni nei permessi convenzionati. E le modifiche sono sottoposte ad una fase di condivisione pubblica di soli trenta giorni, con libera facoltà del Comune di valutare eventuali osservazioni. L’art. 26 fa in modo che i volumi in corso di condono non si computino nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare gli incrementi volumetrici consentiti dalla legge regionale n. 8 del 2015. Che è norma ambigua. Può voler dire che il condonabile è un entità neutra o può voler dire il contrario, se si punta sul concetto di volume urbanistico. In questo scorcio di legislatura francamente stupisce tutto questo costruire norme che possono attivare contenziosi e sono davvero ben lontane da processi di semplificazione. Ad un continentale che ha lavorato in Sardegna e che ha deciso di viverci per lunghi periodi viene da chiedere: ma perché procurare ulteriori danni ad una terra a cui ne sono stati inferti già tanti e soprattutto ma che c’azzecca la semplificazione? *Magistrato amministrativo a riposo |