A proposito delle due Proposte di Legge n.55 e n. 59 sul governo del territorio presentate in Consiglio regionale [di Giuseppe Biggio]

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Ancora una volta proposte di legge farlocche che hanno l’obiettivo se non di demolire – non potrebbero per ragioni costituzionali – certamente di ridimensionare il PPR del 2006. Ancora una volta come è già successo nelle Legislature XIV e XV esponenti del Consiglio Regionale – si alternano le maggioranze ma niente cambia – vogliono proseguire nel consumo del territorio.Anche stavolta di fatto prorogando il Piano casa.

Nell’articolato vi si legge il tentativo, diverso nelle due Proposte di Legge n. 55 e n. 59, di dare la scalata al PPR, come ripetutamente esplicita l’attuale Assessore regionale all’Urbanistica e con lui il suo collega al Turismo. In questo sito sotto la voce Memorandum entrambi con i loro consulenti possono accedere ad una vasta documentazione che li aiuterà a capire che quella che stanno seguendo non è la strada giusta.

La strada da seguire è quella di estendere il PPR a tutta la Sardegna e di intraprendere un modello di sviluppo sostenibile con consumo zero del suolo. Quanto lavoro con l’azione di recupero dell’edilizia storica, con un attendibile Piano di riassetto idrogeologico del territorio, con un Piano energetico fondato su fonti alternative, con un’economia che abbia l’agricoltura e la manutenzione del territorio come perno! E via elencando.

Il turismo che porta lavoro vero e qualificato sta a valle delle azioni precedenti. E’certo che per fare tutto questo c’è necessità di scuole e di università adeguate e quindi diverse da quelle che abbiamo sul territorio regionale la cui offerta formativa e gli esiti dei nostri percorsi educativi pongono la Sardegna al di sotto dell’ultimo posto. Non sono affermazioni di apocalittici ma provengono da tutte le indagini nazionali e internazionali.

Una classe dirigente degna di questo nome lo ammette e provvede a mettere in campo politiche ostative a tanto declino. Altro che continuare a svendere il territorio al cemento, a straparlare di eccellenze formative, ad attivare sagre e festival con prodotti importati, a immaginare un faraonico metanodotto che finirà per essere – se mai si farà – una mega cattedrale in un deserto fisico e antropico. Dubito che chi governa non sappia tutto questo e forse ne sa di più. [mam]

Proposta di Legge N.55 (Mula e più) – Modifiche alla LR 8/2015 e LR 26/2017

Nella relazione introduttiva si sostiene che questa legge vuole” proporre di prorogare l’attuale piano casa, apportando le modiche necessarie, in questo primo frangente di tempo che necessariamente intercorrerà fino all’approvazione della nuova legge urbanistica”. Se ne dedurrebbe che non stiamo parlando di una legge urbanistica, ma solo di una leggina di proroga del Piano casa. In realtà però già dai primi articoli si evince che il contenuto della proposta di legge è volto ad apportare una prima serie di modifiche sostanziali al PPR.

Gli argomenti principalmente aggrediti riguardano:

  1. I beni paesaggistici individuati e cartografati dal PPR in tutto il territorio regionale per categorie, quali: creste rocciose, alberi monumentali, grotte, zone umide e laghi, aree di rilevante interesse faunistico, botanico e fitogeografico, etc., che decadrebbero se ricadenti al di fuori dei 27 Ambiti di Paesaggio costiero (vedi art. 2, co. 2 e 3 della PL). Questa norma comporterebbe il decadimento dell’art.4, co,5 delle Norme di Attuazione del PPR, senza peraltro menzionarlo, che recita: “I beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all’art. 14”.
  2. La rinascita della procedura di Intesa, che il PPR aveva introdotto quale strumento di governo degli interventi per il periodo transitorio (vedasi l’art.20, co.3, lett. b) del PPR, che circoscrive il ricorso all’intesa ad un periodo limitato ai soli primi 12 mesi dopo la sua approvazione). La PL n. 55 prevede il ricorso all’Intesa per:
    • i comuni non dotati di PUC per i “nuclei e case sparse nell’agro” sia entro che fuori dalla fascia costiera. (In contrasto con l’art. 83 delle Norme di Attuazione del PPR).
    • i comuni non dotati di PUC, laddove c’è degrado agricolo. (Ancora in contrasto con l’art. 83 delle Norme di Attuazione del PPR).
    • i comuni non dotati di PUC, dopo i 300 m dal mare è possibile realizzare aree attrezzate per la sosta di camper con servizi interrati e strutture amovibili per bar o punti di ristoro fino a 200 mq. Si noti che i punti di ristoro in agro erano stati eliminati dal PPR per ridare alle zone agricole la loro funzione produttiva piuttosto che quella di reliquato delle altre zone omogenee. Essendo poi l’area attrezzata concettualmente simile al campeggio, ci si aspetterebbe una certa coerenza normativa, per cui la loro collocazione dovrebbe prevedersi oltre la fascia costiera (vedasi art. 20, co.1 del PPR).
    • i lotti interclusi in zone C, D, G dei comuni non dotati di PUC. Anche questo concetto si contrappone all’art. 15, co. 5 del PPR (Disciplina transitoria).
  3. La riduzione ad 1 ettaro dell’area necessaria per la residenza in agro (applicazione del DPGR 228/94 sulle direttive agricole anche in deroga all’art.3, co.4 dello stesso DPGR; ovvero tali disposizioni sono di immediata applicazione e prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali). Tale norma verrebbe applicata anche ai comuni già dotati di PUC adeguato al PPR. E’ bene ricordare che un PUC adeguato al PPR ha effettuato un’analisi dettagliata del territorio e che la sua eventuale scelta di richiedere un lotto minimo di 3 ettari per la residenza, è conseguenza di tale analisi e del rispetto degli usi e delle tradizioni locali.

Alcuni articoli ripropongono integrazioni e modifiche al piano casa, ma prendono sempre come volume esistente quello realizzato alla data del 31/3/2019. Il piano casa originario (L4/2009) prendeva in considerazione il volume esistente alla data del 31/3/2009. Ovvero questa proposta di legge azzera gli ultimi 10 anni e di conseguenza consente l’ampliamento anche a chi ha già usufruito dei benefici del piano casa originario, innescando così un processo reiterativo di incrementi volumetrici.

Infine, ma solo a titolo di curiosità, l’art. 3, co. 6 della PL in argomento prevede che la revisione e l’estensione del PPR agli ambiti interni costerà 2 milioni di euro, ma nulla dice da quale capitolo di spesa potranno essere reperite tali risorse.

Proposta di legge 59 (Talana e più). Si tratta di una proposta di legge che ripresenta i contenuti del piano casa, compresa l’ipotesi di ampliamenti entro i 300m dalla battigia e la riproposizione del lotto minimo di 1 ettaro per le residenze nell’agro. Tra gli altri articoli vengono esposti nuovi e vecchi concetti che talvolta meritano un sereno confronto dialettico. La principale particolarità di questa PL consiste nel fatto che non vengono modificati gli articoli del piano casa, ma viene proposta come una legge ex novo. Pertanto, quando si fa riferimento ai volumi esistenti oggetto di ampliamento, ci si riferisce ai volumi esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Ciò implica che di tali aumenti potranno usufruirne anche coloro che già hanno utilizzato questa possibilità nell’ultimo decennio.

 

 

One Comment

  1. Mario Pudhu

    Sa ‘cultura’ de custa economia dominante est a fàghere totu prus mannu e totu nou, bèndhere e impresse contare totu betzu, “rottamare”, frundhire e torrare a bèndhere/comporare, “rottamare”, frundhire bèndhere/comporare. Est gai chi ‘zirat’ su dinari a muntones. Est gai chi si daet su “lavoro” (a fàghere milliones), est gai chi si faghet sa “occupazione” (de sas bancas).
    Su mundhu a muntonarzu, su ‘consumu’/distrutzione de su logu lu depent èssere faghindhe sos esércitos de sos ànghelos chi falant dae sos chelos.

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