Quel pasticciaccio brutto del Ddl Solinas – Sanna sul governo (o “sgoverno”?) del territorio [di Paolo Numerico]
Si potrebbe dire che il “lupo perde il pelo ma non il vizio” a leggere quanto l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, avv. Quirico Sanna, ha prodotto sul governo del territorio, nel dicembre 2019, dopo averlo fin dal suo insediamento ripetutamente annunciato o “minacciato”. In sintesi si potrebbe dire parafrasandolo che si tratta più che un sogno ”un incubo per la grande bruttezza e il molto cemento” che promette. Dando un primo sguardo al Ddl in questione, parrebbe che i tanti specifici interventi tecnici e scientifici pubblicati in questo sito sul Ddl del suo predecessore, poi ritirato, a poco siano serviti a chi deve decidere in Sardegna sui temi urbanistici. Eppure l’assessore attuale è un tecnico del diritto, facendo di mestiere l’avvocato. Se fosse possibile quanto la giunta Solinas ha deciso a dicembre è ancora più pasticciato del Ddl della giunta Pigliaru, con non dissimili profili di incostituzionalità. Vero è che questo testo è più sintetico e privo dei fronzoli del precedente. Il Ddl Solinas-Sanna che sostanzialmente proroga il Piano casa pretende di allargarsi fino a proporsi come governo del territorio. Scelta effettivamente coerente come ripetutamente affermato. Ma solo con un’effettiva volontà di “sgoverno” del territorio che viene ulteriormente sottoposto ad una pressione moltiplicatoria delle volumetrie e del consumo di suolo, ispirati al miracolo dei pani e dei pesci. Basta leggere, prima ancora dell’articolato, la Relazione, del tutto sincera e patente in tal senso, “in linea con l’orientamento politico del governo regionale”. Un’attenzione particolare è posta per gli ampliamenti volumetrici delle strutture rivolte all’esercizio di attività turistico-ricettive, praticamente in tutte le zone urbanistiche omogenee, incluse quelle agricole e la zona F, con incremento anche (“finanche” in Relazione) delle stanze. E questo pure sulla battigia! L’incremento è concesso sia con indicazioni di base (25-30%), sia con ulteriori accrescimenti in funzione di condizioni facilitanti, molto semplici da realizzare (recupero di materiali, uso di sostanze del luogo ecc.) e difficili da verificare. Il cumulo degli incrementi volumetrici è impressionante. Vi sarà la possibilità di cedere crediti volumetrici anche da parte di strutture ricettive ad altri proprietari residenziali, così perfino andando contro l’obiettivo di favorire il turismo. Nel territorio agricolo le unità minime dell’ettaro si possono ottenere computando più corpi aziendali anche non contigui e perfino in comuni distinti, seppur confinanti. Soprattutto, nell’agro si avrà un forte incremento di residenze, perché non si richiede ai proprietari la funzione di imprenditori agricoli o coltivatori; e dunque il bellissimo paesaggio sardo interno si ridurrà ad un continuum di abitazioni dall’estetica discutibile e non adeguata ai luoghi da coltivare. I piani terra degli edifici (pilotis e locali), i soppalchi, i solai si trasformeranno in abitazioni. Non c’è la richiesta di parcheggi adeguati, sostituibili da erogazioni in danaro di scarsa entità. Le spiagge sarde saranno caricate per tutto l’anno da strutture destinate alla balneazione. Si introducono deroghe alle distanze, con norme certamente incostituzionali alla luce della giurisprudenza del Giudice delle leggi. Il piano casa, che ha fatto più danni che guadagni, sposta la sua valenza al 31 dicembre 2021. Nelle zone urbanistiche C, D e G la realizzazione di interventi non sono soggette ad un piano urbanistico comunale. Si introducono indirizzi interpretativi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), notoriamente di rango costituzionale, estremamente “laschi”, sia per gli ambiti interni, che costieri (art. 17). E tutto ciò solo ad una prima frettolosa lettura! Entrando in breve nel merito, solo a titolo esemplificativo, di qualcuno dei temi, tuttavia dirimente, è del tutto incostituzionale quanto si legge nella norma sulle distanze. Nel Ddl Solinas-Sanna l’articolo relativo è indicato con il n° 17. Cifra, che nella fattispecie, non porta bene. Corre l’obbligo di prendere le mosse, prima di descrivere il contenuto di questa norma, quanto dice la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, a cui precedentemente si faceva cenno. Cito solo alcune delle relative sentenze, risalenti e recenti, riferite ad ogni genere di Regioni, ordinarie e speciali: 232 del 2005, 114 del 2012, 6 del 2013, 178 del 2016, 185 del 2016, 41 del 2017 e così via. La Corte ha sempre ritenuto che, in linea di principio, le Regioni non abbiano attribuzione in materia di ordinamento civile, in cui, in sostanza, rientra la regolazione delle distanze fra edifici, attribuzione appartenente in modo istituzionale allo Stato. Tuttavia le Regioni fruiscono della competenza, in genere concorrente, di tipo urbanistico o meglio di governo del territorio; ed in base a questo potere le Regioni possono apportare deroghe alle regole sulle distanze. Tuttavia tale potere è limitato e compresso dalla riconducibilità ad uno scopo urbanistico organizzato. Il che, sostiene la Corte, conduce alla legittimità della deroga soltanto, ribadisco soltanto, se inserita in una visione pianificatoria comprendente vari organismi edificati in una prospettiva planovolumetrica ordinata. Se ora si passa all’esame della proposta regionale, si osserva che essa consente al Comune autorizzazioni puntuali, si badi, qualora il rispetto delle distanze da ordinamento civile importi l’inutilizzabilità delle aree (1° e 2° comma). La puntualità della ammissione alla deroga è confermata dal 3° comma, che concede la deroga come una mutazione, appunto, singolare, per quell’edificio, alla regola urbanistica generale vigente. Insomma la statuizione proposta dalla Giunta Regionale si comporta come l’ammissione di una innovazione individuale di ordinamento civile, non legata ad una previsione urbanistica a monte; dunque sicuramente, quando approvata e se impugnata, in via di azione o incidentale, essa incorrerebbe in una pronuncia di annullamento costituzionale. Al di là dell’affastellamento pasticciato delle norme sono convinto che chi ama la Sardegna e ci vive per una parte dell’anno non si augura di certo che il Ddl Sanna vada avanti perché prospetta solo “grande bruttezza” soprattutto per i sardi che nell’Isola vivono tutto l’anno. *Magistrato amministrativo a riposo ( già Presidente TAR Sardegna e già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) |
Da Sanna Gian Valerio ex assessore all’Urbanistica della giunta Soru a Sanna Quirico assessore in carica della giunta Solinas
Quanta differenza!
Custos ‘amministratori’ depent zúghere in origras su chi cossizaiant sos ‘amigos’ dae Torino sos annos de sas «tancas serradas a muru, fatas a s’aferra aferra»: Serradebbondhe!!!