Il vero obiettivo della giunta Solinas sul PPR? Affondarlo…Ma, resisterà ancora una volta [di Paolo Numerico]

Salvini-Solinas-oristano

La c.d interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale, tanto cara al Presidente della Regione Solinas e al suo assessore Sanna, da qualche giorno è legge regionale (l. reg. Sardegna n. 21 del 9 luglio 2020).

L‘art. 1 comma 1 concede alla Regione di esercitare le funzioni del Piano in questione senza la pianificazione congiunta con il Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e turismo). Si aggiunge che il Piano si interpreta nel senso che sono sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione e Ministero, fra gli altri, la fascia costiera, i beni identitari e le zone agricole.

Il comma 2 dichiara che le superstrade in fase avanzata o che avrebbero potuto superare la procedura di valutazione di impatto ambientale, sia in prima battuta che in variante, possono essere liberamente realizzate.

L’art. 2 assegna carattere strategico all’asse viario Sassari-Alghero e dunque lo libera da ogni ostacolo alla realizzazione.

Nonostante qualche aggiornamento e qualche aggiustamento di tiro rispetto alla proposta iniziale, resta ancora valido il giudizio che esprimevo in questa Rivista il 31 maggio scorso. L’obiettivo era ed è quello, per me contestabile, di “affondare” il PPR e di eliminare il potere statale in tema paesaggistico. E “affondare” i vincoli del PPR su coste, beni “identitari” e agro interno.

La legge che è passata conferma questo prioritario obiettivo che è inseguito dal 2009 da tutte le giunte che si sono succedute sia di destra sia di centro sinistra, e quella attuale a traino leghista con la destra in maggioranza insieme ai sardisti.

Rimane, al fine di perseguire l’obiettivo, l’uso, a mio avviso capzioso, del potere interpretativo e dunque l’effetto retroattivo, pur se non c’erano dubbi ermeneutici sui punti nodali del PPR del 2006.

Ora è noto che la Corte costituzionale (per esempio sentt. 94 del 1995, 74 del 2008, 236 del 2009, 93 del 2011, 78 del 2012, 92 del 2013, 103 del 2013; mi fermo qui), in genere riferendosi prevalentemente a leggi regionali, non è in sé contraria alle leggi interpretative e retroattive, tranne che in materia penale, posto che il principio di retroattività legislativa non è costituzionalmente sancito, salvo, appunto, che nel penale.

E tuttavia essa Corte sanziona le leggi interpretative e retroattive, se la retroattività non abbia una adeguata giustificazione – ciò che non è nella specie – e si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, come appunto accade in questa vicenda, perché:

a) si esclude la competenza ambientale dello Stato, dichiarata dall’art. 117 comma 2 lettera s) della Carta, operante anche per le Regioni speciali (non cito altra pletora di decisioni costituzionali sul punto);

b) si attaccano beni rispondenti, nel piano, ai valori paesaggistici che la stessa Carta tutela con norma “supercostituzionale” – in quanto inserita nei primissimi principi – quale l’art. 9.

Forse qualche giustificazione si può trovare solo rispetto agli assi superstradali e alla strada Sassari-Olbia, ma qui bastava, come dicevo nello scorso intervento, perseguire un facile accordo con i centri di riferimento dello Stato, specie in un momento, come questo, ispirato ad esigenze di ripartenza del Paese, di favore per l’attuazione delle opere pubbliche.

Dato che i difetti di legittimità della legge sono così patenti e plateali, facili da perseguire e riconducibili ad innumerevoli pronunce del Giudice delle leggi, si può ipotizzare che chi ha voluto affondare il PPR varato nel 2006, nel corso della XIII Legislatura in attuazione del Codice dei Beni culturali del 2004, debba badare al proprio galleggiamento con riguardo al medesimo PPR.

Il Governo, in via diretta, o qualunque privato, attivando una lite ed ottenendo un rinvio incidentale, potranno facilmente venire a capo di una regola talmente viziata.

A Napoli si usava dire: “E’ ghiuto, ha fatt’ o’ guappo e c’ha pers n’ata recchia”. Che, tradotto, significa: “E’ andato, ha fatto il prepotente, e l’esito è stata la perdita di un altro orecchio”.  Ovviamente solo in senso metaforico!!!! Mi perdonerà il Legislatore regionale se non so il corrispettivo in sardo essendo di origine campana e, nonostante abbia casa in Sardegna, non conosco abbastanza la lingua sarda.

Prometto che la prossima volta proverò a scrivere in Lingua Sarda Comuna che le norme costituzionali non sono di rango regionale e che l’interpretazione autentica del PPR non ha nulla di interpretativo ed è chiaramente illegittima.

*Magistrato amministrativo a riposo; già Presidente del TAR Sardegna e già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

One Comment

  1. Luigi (Gigi) Angeli

    In buona sintesi, gestire il territorio col giusto equilibrio e secondo Legge ( P.P.R nello specifico ), pone pastoie alle aggressioni delle stesso da parte affaristico/speculativa; quindi si opera secondo (legiferato ) arbitrio e con la legge sotto i piedi. Eppure i danni irreversibili dell’urbanizzazione selvaggia ante P.P.R, apportati alle nostre coste e sull’agro sono più che evidenti. Sa razza “bendidora” e quella “comparadora” possono ora attuare tranquillamente “Su degogliu” che desiderano.

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