L’ambiente in Costituzione come “memoriale”. Il passato ed il futuro [di Paolo Numerico]
*Di seguito la Relazione integrale tenuta da Paolo Numerico, magistrato amministrativo a riposo, già presidente del T.A.R. Sardegna e presidente aggiunto della IV Sezione del Consiglio di Stato, nel corso del Terzo Seminario di Minima Juridica: Aspetti giuridico – legislativi della tutela del paesaggio. Il Seminario, organizzato, sabato 30 aprile 2022, dall’Associazione Amici del Museo e dal think tank Sarda Bellezza, si è svolto nell’ex Regio Museo, Piazza Indipendenza, Cagliari. Arrivo buon ultimo sulla recente riforma ambientalista della Costituzione italiana, dopo le suggestive relazioni di Francesco Muscolino, Fiorella Pilato e Paolo Scarpellini. E ho inteso dallo stesso Muscolino che ne ho dimenticato vari altri. A questi si aggiungono gli stimoli di Maria Antonietta Mongiu. Eppure, la meditazione su questa legge costituzionale mi è tuttora stringente. E, per quanto posso, ve la vorrei trasmettere in breve; sperando di non offendere qualcuno che non crede. Certo è che – un po’ per la vicinanza alla Pasqua e un po’ per l’interesse che ho sempre avuto verso il funzionamento della memoria, specie ora, la novella del febbraio 2022 mi ha fatto pensare al concetto di memoriale dei fratelli ebrei, che poi è passato nella Pasqua cristiana. Come tutti sappiamo “ziccaron” è concetto che ci impone di ricordare e conservare; ed uno dei soprannomi di Adamo era Zaccaria, proprio colui che ricorda e conserva. Per inciso uno dei titoli di Eva era Nechevè, la “fessurata”, quella che è aperta – non si può negare che lo sia – e dunque si apre al fuori, al futuro, con una bellissima immagine a pro’ di tutte le donne. Ma la conservazione del passato, appunto, non è fine a sé stessa, come ci insegna Eva. Ce lo accennava di nuovo Muscolino a proposito degli “ordini” del viceré borbonico a metà del ‘700 sulla salvaguardia della foresta di Carpineto e dei monumenti di Taormina. Si poteva e si doveva tramandare quanto era da tutelare verso il presente ed il futuro. Il nostro Lord, per chi crede, ha invitato a ripetere e salvare un momento del passato per renderlo presente oggi e fecondo in ogni momento dell’avvenire. Fra l’altro è quello che avviene ogni anno, per la celebrazione della Shoà, in tal caso per ricordare quanto non si deve ripetere. Questo meccanismo è identico – ovviamente senza che ci sia un qualsiasi aggancio nei lavori parlamentari – a quanto è stato disposto nella modifica dell’art. 9 e dell’art. 41 della Costituzione. Ancora per inciso è la prima volta, dall’inizio della vigenza della nostra Carta fondamentale, che viene innovata una delle norme super costituzionali del suo prologo. La Repubblica non solo tutela paesaggio e patrimonio storico e artistico, ma ora c’ è scritto a chiare lettere, – e non c’ è bisogno di risalire alle pronunce interpretative del Giudice delle leggi (sentt. 407/2002, 179/2019, 71/2020, fra le tante) e della Cassazione (per es. sez. III, 1087/1998 e 25010/2008) – che la tutela si estende ad ambiente, biodiversità ed ecosistemi. E soprattutto c’è scritto che questo avviene “anche” (non solo per gli abitanti del nostro tempo; questo, secondo me, è il senso dell’avverbio anche) “nell’interesse delle future generazioni”. Pure questa statuizione è un unicum nella nostra Costituzione. Fra l’altro, tale precisazione sicuramente ridonderà pure a proposito dei limiti aggiuntivi nei riguardi dell’iniziativa privata, di cui all’art. 41. Salute e ambiente si difendono non qui e ora, ma per sempre. Leggevo in uno studio dell’Archivio di Stato che l’ambiente “si configura non come mero bene o materia di competenza, ma come valore sistemico”, uscendosi da una sorta “di prospettiva antropocentrica” e stabilendosi una “nuova relazione tra comunità ed ambiente”, inteso, questo, come una risorsa di sistema, ripeto, che non si deve perdere. La funzione è per la società di oggi e di domani, concentrandosi su interessi ampi e collettivi che impegnano il futuro e le generazioni. E ‘una previsione che si allinea sulla Carta di Nizza, relativa ai diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 37), e sul trattato per il funzionamento della stessa Unione (art. 191). E riprende inoltre le revisioni costituzionali di molti Stati europei, come Spagna, Francia, Paesi Bassi, Germania ed altri. Alcune notazioni che riguardano sempre il tema, come a me piace dire, del memoriale. Stranamente il rapporto fra uomini di tempi diversi non è stato introdotto per il comma del paesaggio e quello ancora precedente sulla cultura. Alcuni hanno voluto vedere un rischio in questa circostanza. Eppure, io sento di prevedere che lo stesso meccanismo varrà per il paesaggio ed il c.d. “paesismo” ed anzi a maggiore ragione. Sarà il paesaggio, inteso come segno di un popolo, ad essere tutelato e risanato, perché ogni persona in tutti i tempi ne fruisca. Secondo quanto è stato detto da quella giurisprudenza venuta prima della novella, per il paesaggio, come per l’ambiente, si instaura una relazione tra la comunità territoriale e il luogo in cui essa vive e in cui vivranno i suoi discendenti, visto che si tratta di risorsa naturale – ed oggi a buon diritto possiamo dire ecosistemica – che non è rinnovabile (cit. Corte Cost. 179/2019). Non solo, ma l’impegno per il futuro è così cogente, che la cura e finanche il ripristino del paesaggio riguardano il territorio perfino quando si è degradato e potrebbe sembrare privo di pregio (cit. Corte cost. 71/2020). E ciò perché l’ambiente è un interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto, da conservare e risarcire (la giurisprudenza della suprema Corte che segnalavo). In definitiva, anche io, come Fiorella Pilato, sono contento della nuova normativa, perché sono convinto che essa ci costringerà ad aprirci al nuovo ed ai nostri discendenti, fornendoli di uno strumento ulteriore per difendere un valore plurisemico, quello che rende sostanzialmente bello e vivibile il nostro Paese, inclusa, soprattutto, l’Isola dove abbiamo l’onore di trovarci.
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