Disegno di legge “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale” [di Comitato Scientifico Insularità in Costituzione]
Si pubblica di seguito il Disegno di legge che Maria Antonietta Mongiu, Giuseppe Biggio, Rita Dedola, Giandomenico Pintus, Giuseppe Pulina, Gianvalerio Sanna, a nome del Comitato scientifico Insularità in Costituzione, hanno illustrato alle Commissioni IV e V del Consiglio regionale della Sardegna, per dare un concreto ed efficace contributo perché si tutelino il paesaggio e l’ambiente della Sardegna (N. di R.) Art. 1 – La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale integrando la pianificazione paesaggistica della fascia costiera con quella del restante territorio regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ee.ii.). Art.2 – Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale esteso a tutto il territorio regionale e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia: a) tutte le aree rurali, pascolative e forestali insistenti nelle zone interne e oltre i limiti degli ambiti costieri; b) tutte le aree classificate agricole all’interno dei PUC o degli strumenti generali di pianificazione locale. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nelle zone A,B,C,D,G,F già disciplinate dagli strumenti urbanistici. Art.3 – Il divieto di cui all’articolo 3 della presente legge non si applica:
Art.4 – La fase di pianificazione avviata dalla presente legge dovrà disporre lo studio e la tipicizzazione del territorio rurale della Sardegna indagando le stratificazioni antropiche attraverso la valorizzazione del sistema ambientale, della tradizione e vocazione agraria, forestale e pastorale. Dovrà essere realizzato il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse presenti ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità. Art. 5 – Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale, è fatto divieto autorizzare e realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio ed abbiano realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Art.6 – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS. |