Per il paesaggio, l’arte e la natura. Per sempre, per tutti [ di Maria Antonietta Mongiu]

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Comunicato del 26/06/2014 della Presidente del Fondo Ambiente Italiano (FAI) Sardegna (NdR). Il FAI prende atto che l’allarme diffusosi nell’opinione pubblica più consapevole, in seguito alla DG 21/18 del 12 giugno (Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 9. Revoca delle funzioni di Direttore esecutivo dell’ “Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna” e nomina Commissario straordinario) che paventava la soppressione della Conservatoria – come palesato dall’assessora alla Difesa dell’Ambiente – sembra rientrato. E ciò a leggere le ultime dichiarazioni dettate dalla stessa assessora alle Agenzie di stampa.

Quanto contenuto nella legge istitutiva (LR. n.2 29/05/ 2007 art. 16. ), che la Conservatoria delle Coste è stata istituita “ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri (…) quale agenzia tecnico-operativa della Regione (…), con compiti di gestione integrata di quelle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati (…)” deve rimanere l’obiettivo prioritario dell’Istituzione. Quell‘atto istitutivo, la Legge salvacoste, ed il PPR compongono un disegno complessivo di sviluppo sostenibile da cui la Sardegna non può più tornare indietro.

Si registra tuttavia in questi mesi una forte preoccupazione nella comunità regionale che si stia procedendo in direzione opposta. La giunta fughi ogni dubbio con azioni chiare quanto semplici. Per il Fondo Ambiente Italiano, che ha come motto “Per il paesaggio, l’arte e la natura. Per sempre, per tutti”, la conoscenza e la tutela di quanto la nostra isola possiede sono punti fermi da cui trarre benessere intellettuale e materiale per i Sardi e per il mondo. Pertanto relativamente a:

1.  Conservatoria delle Coste, qualsiasi azione intrapresa non può sottintendere una chiusura o un indebolimento, bensì se ne chiede il rilancio e la ridefinizione delle aree di intervento, ferma restando la precisione dell’atto di nascita del 2007 e gli indirizzi fondanti

2. PPR, la giunta annulli la Delibera n 45/2 – 25/10/2013. Contiene norme transitorie (Parte IV delle NTA-Norme Tecniche di Attuazione, segnatamente dall’articolo 69 al 79), che rendono efficaci gli effetti operativi del PPS della giunta Cappellacci, ancorchè non approvato. L’annullamento (Delibera n.10/20 28/03/2014) della Delibera n.6/18 della giunta precedente non mette infatti al riparo il PPR del 2006.

3. Sottrazione della terra all‘agricoltura, intervenga la giunta sulla invasività- a tratti spregiudicata – delle cosiddette fonti rinnovabili“. Hanno distrutto paesaggi, divorato preziosi suoli agricoli, disseminato i territori di cattedrali nel deserto, creato ulteriori servitù. Dopo l’eolico ed il fotovoltaico a terra ad altissimo impatto ambientale l’ultima frontiera del cosiddetto MINIeolico è ancor più devastante. Non risultano ad oggi disposizioni ostative alla realizzazione di impianti di 60 kW potenza.

Di conseguenza è urgente una delibera che disponga che, anche gli impianti eolici di potenza inferiore ai 60 kW si possano realizzare in aree agricole a patto che siano destinati all’autoconsumo energetico per l’azienda che lo richiede; che il richiedente sia un imprenditore agricolo professionale, e/o comunque una società agricola presente stabilmente nell‘isola; che siano assoggettati a V.I.A., ovunque localizzati, così come da ultimo ha stabilito la Sentenza della Corte Costituzionale (n. 188/2013 del 03.7.2013) sull’obbligo della valutazione di impatto ambientale del minieolico.

 

4 Comments

  1. anna maria busia

    Ottimo sollecito. aggiungo che , in linea con la decisione della Corte Costituzionale, vi sono già delle sentenze dei giudici di merito di Cagliari.

  2. Mario Galasso

    Gli impianti eolici sono opere di grande impatto visivo e la nozione di paesaggio va interpretata in senso ampio. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n.1144 del 10 marzo 2014. In particolare, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto la riforma della sentenza (n.397/2013) con cui il Tar Campobasso aveva annullato il decreto di inibizione allo svolgimento dei lavori, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con riferimento ad un impianto eolico.

    Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello proposto riconoscendo le ragioni di tutela paesaggistica addotte dal Ministero. Uno dei motivi del contendere era legato, in particolare, al fatto che l’impianto da realizzare non ricadeva in area specificatamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ma in una zona immediatamente confinante. Secondo la società interessata alla costruzione dell’impianto, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici non avrebbe il potere di prescrivere misure, distanze e varianti a progetti ricadenti in aree immediatamente esterne a quelle specificamente vincolate dalla normativa sulla tutela del paesaggio.

    Il Consiglio di Stato ha precisato che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. Nella sentenza si chiarisce che il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, richiamando il particolare effetto di “irradiamento” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio.

    I principi enunciati risultano di particolare interesse ed importanza in quanto, sostanzialmente, si riconoscono gli effetti lesivi sul paesaggio legati all’installazione di impianti eolici, estendendo il regime di tutela previsto dalla normativa in materia anche al di fuori delle aree immediatamente vincolate, nel caso di opere infrastrutturali destinate ad avere un significativo impatto sul bene protetto.

    http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Urbanistica-Territorio-Paesaggio/Pagine/Impiantieolici,ilConsigliodiStatoriconosceildannodaimpattovisivo.aspx

    • Maria Scordino

      Il ns.commento annullato scaturisce da un ns.progetto in terra calabra di mini eolico da realizzare in area agricola e destinato in parte all’autoconsumo energetico per l’azienda richiedente fra l’altro (IAP)imprenditore agricolo professionale, OSTACOLATO in modo ingiustificato e illegittimo da funzionari prezzolati…che purtroppo dobbiamo constatare,sono presenti in tutta la Nazione.

  3. Maria Scordino

    A ns.parere,l’impatto visivo(“a termine”) degli impianti eolici che dopo un ventennio si tolgono ,è meno ” intrusivo “e di gran lunga meno” de- vastante” dell’impatto visivo( “a vita”)delle costruzioni in cemento che alcuni cittadini italiani hanno dovuto subire e devono ancora oggi subire, con grande sfregio e non tutela del paesaggio.
    Pertanto, nella regione CALABRIA, venga prima verificato lo scempio già fatto lungo la costa jonica calabra in zone vincolate(SIC :Liquichimica mai messa in funzione…- anni ’70 Pacchetto COLOMBO e futura realizzazione di una Centrale a CARBONE nello stesso sito ,nonché realizzazioni di serre costruite a pochi metri dal mare) e lo scempio ancora in continua evoluzione (“Gioiello del mare”:villette a schiera costruite dai clan Pelle/Morabito finanche sulla battigia con manufatti edilizi di nessun pregio) e poi si passi alle censure “da manuale”purtrop- po destinate però a pochi privati eletti e non alle multinazionali che hanno depredato il territorio italiano…
    – LA GIUSTIZIA DEVE ESSERE UNA e non strumento dalle mille possibili applicazioni soggettive , umorali , di partito e di lobby masso-mafiose che con la Giustizia vera non ha niente a che fare.

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