Più profitti, meno diritti. Il Jobs Act un anno dopo [di Domenico Tambasco]

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MicroMega.it 7 marzo 2016. Esattamente un anno fa, il 7 marzo 2015, entrava in vigore il primo e più importante decreto attuativo del Jobs Act, quello sul cosiddetto “contratto a tutele crescenti”. Le storie di tre lavoratori alle prese con le nuove riforme del lavoro fanno da sconsolato controcanto all’ottimistica propaganda governativa: alla festa, in questo beffardo anniversario, partecipano solo i beneficiari di sempre più accresciuti profitti.

Cosimo, un mite operaio di mezza età, si presenta in studio accompagnato dal figlio quasi diciottenne: mi fa tenerezza, e non riesco a capire se lo abbia portato con sé per sentirsi più sicuro o invece per aprirgli gli occhi su quello che, domani, potrebbe capitare anche a lui una volta entrato nel “nuovo” mondo del lavoro riformato.

Parla sommessamente, leggendomi i contenuti di una lettera in cui il datore di lavoro, dopo numerosi anni svolti come coordinatore dei responsabili dei servizi di pulizia ferroviari, gli comunica che a causa di “un’importante riorganizzazione che interessa tutta la struttura operativa e gestionale nell’appalto relativo alla commessa”, al fine di elaborare “una struttura organizzativa più snella con figure di responsabilità e coordinamento maggiormente corrispondenti all’assetto organizzativo previsto dal progetto di gara”, sarà adibito alla funzione di capo-squadra, pur rimanendo inalterato il suo attuale livello di inquadramento e di retribuzione.

Il che vuol dire, al di là degli aridi tecnicismi gestionali, passare da un ufficio munito di computer e telefono aziendale come responsabile del coordinamento e dell’organizzazione di tutti i referenti del deposito agli sporchi e bui corridoi dei vagoni, essendo addetto alla pulizia fianco a fianco con gli altri operai che, fino a qualche giorno prima, vedevano in lui “il capo”; il che significa, in definitiva, essere sottoposto alle dirette dipendenze di coloro che, fino ad allora, ne avevano seguito le direttive e oggi, da “capi impianto”, ne comandano le prestazioni.

Se questa “discesa agli inferi”, forse, può rinfrancare lo spirito cinico di chi ha sempre odiato i capi, di certo non ha riscontro nei colleghi di Cosimo che, nel tentativo di attenuarne il senso di umiliazione, si comportano come se lui fosse ancora il superiore: ma Cosimo, pur grato per questa inattesa ed insperata solidarietà tra colleghi, sa bene che si tratta di pietà, più che di rispetto.

Eppure questo, di per sé, sarebbe legittimo – spiego ad un attonito ascoltatore – se l’azienda fosse in grado di provare che le proprie insindacabili esigenze organizzative hanno comportato un effettivo mutamento dell’organigramma aziendale: lo prevede il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. che, nel ridisciplinare i “mutamenti di mansioni”[1], autorizza con mirabile operazione di cosmesi linguistica anche i demansionamenti: l’umiliazione di Cosimo, dunque, è legalizzata a tutti gli effetti. Se non fosse per un particolare non da poco.

Cosimo ha registrato[2] tutta la conversazione avvenuta con i delegati aziendali durante la consegna della missiva di demansionamento: l’ascolto lascia ora attonito me, nel sentire dal vivo gli “spiriti animali del capitalismo”.

Cosimo: “Spiegami una cosa, ci conosciamo da tanti anni…..come mai mi proponete di fare il capo squadra?”

Responsabile aziendale: “In alcuni momenti Cosimo bisogna che fai la domanda e dovresti trovarti anche la risposta…

Cosimo: “La vorrei io da te……”

Responsabile aziendale: “La risposta sta in determinate operazioni che sono state fatte in passato dove per noi certe figure hanno comunque una certa responsabilità e devono guidare determinate persone…..quando queste persone dovrebbero guidare e alla fine non guidano…..”

Cosimo: “E a che cosa…a che cosa……non mi viene la parola…”

Responsabile aziendale: “Vogliamo parlare dello sciopero che c’è stato, del blocco che c’è stato sull’impianto?

Cosimo: “Ecco…ecco…perché gli altri non sono venuti?

Responsabile Aziendale: “Vengono fatte delle scelte…..vengono fatte delle scelte…..l’azienda può fare delle scelte?”.

Dietro l’ipocrita maschera del “mutamento di mansioni” di Cosimo, dunque, si cela in realtà la punizione per aver fruito di un semplice permesso sindacale di tre ore; dietro questo umiliante demansionamento si nasconde la vendetta antisindacale per la silenziosa manifestazione di solidarietà ai colleghi che, nell’aprile del 2015, erano scesi in stato di agitazione contro l’approvazione del Jobs Act.

Ironia della sorte, proprio le norme contro cui un anno prima aveva protestato sono all’origine del suo attuale calvario: sarà l’inizio di una battaglia legale che si annuncia lunga e piena di innumerevoli insidie.

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Marco è un sorridente ragazzo trentenne, una volta pieno di speranze nel futuro radioso della New Economy e del mercato del lavoro flessibile. Una volta. Perché oggi anche lui rientra nell’esercito dei disillusi dalle mirabolanti promesse di un nuovo mondo del lavoro. E’ uno dei primi assunti “a tutele crescenti”. Lascia un posto in una delle principali aziende informatiche mondiali per sperimentare l’ebbrezza del nuovo contratto con una piccola azienda del settore metalmeccanico, che lo alletta offrendogli una retribuzione di tutto rispetto e l’incarico di vice-direttore generale.

Marco, però, è tutt’altro che sprovveduto e, avendo intuito il “bug” insito nelle “tutele crescenti”, fa inserire nel contratto di assunzione una deroga che prevede, in caso di licenziamento illegittimo, un indennizzo minimo non inferiore a dieci mensilità (invece delle misere quattro mensilità previste dalla nuova legge per i primi due anni di assunzione[3]).

Tutto bene per alcuni mesi fino a quando, al termine dell’estate, l’azienda lo contatta con fare mellifluo, prospettando il pericolo che, al termine del periodo di prova, possa essere irrogato il licenziamento. Allo stesso tempo, tuttavia, l’inventiva datoriale partorisce una via d’uscita: la modifica del contratto di assunzione, con la decurtazione della retribuzione e l’eliminazione della clausola di deroga al minimo di indennizzo previsto dal Jobs Act. Tutto questo viene fatto, si legge nel verbale di conciliazione, per consentire “la salvaguardia occupazionale dello stesso”.

Il patto diabolico, infatti, viene sottoscritto davanti ai conciliatori sindacali, che ratificano con noncuranza il dimezzamento del superminimo individuale (da 3.000,00 euro a 1.500,00 euro lordi), la rinuncia alle provvigioni, la rinuncia all’auto aziendale, a ogni altro fringe benefit e la rinuncia –come detto- alla deroga all’indennizzo minimo previsto dal nuovo contratto “a tutele crescenti”. Eppure, che un contratto definito “a tutele crescenti” si traduca, a pochi mesi dalla sua sottoscrizione, nel drastico dimezzamento delle tutele sembra un vero e proprio controsenso, che solo la realtà dei fatti riesce a spiegare.

E qui entra nuovamente in gioco la “riforma” dell’art. 2103 c.c. che ha consentito, oltre al “mutamento unilaterale” delle mansioni, anche la possibilità per le parti di concordare “liberamente” la riduzione della retribuzione, dell’inquadramento e delle mansioni, qualora cio’ risponda “all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita” [4].

Che poi, in concreto, l’accordo sottoscritto da Marco si traduca, nel giro di pochi mesi, nel suo licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, senza alcuna possibilità di reintegra e con la sola eventualità di percepire l’indennizzo minimo di quattro mensilità, è probabilmente solo frutto della “difficile situazione congiunturale, principalmente originata dalla crisi che ha colpito l’economia italiana, cagionando una forte contrazione della domanda interna”, come recita la motivazione della comunicazione di “risoluzione del rapporto” recapitatagli al rientro dalla ferie natalizie.

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Davide è un mio coetaneo, figlio della generazione analogica repentinamente convertita al digitale, che mi contatta attraverso Internet. Mi manda una lunga e-mail in cui allega decine di contratti di “somministrazione a tempo determinato” sottoscritti dall’aprile 2008 al settembre 2015, che documentano il suo calvario lavorativo: oltre sette anni di lavoro precario come impiegato presso la stessa ditta – un’azienda metalmeccanica dell’hinterland milanese – con l’intermediazione di una grande agenzia di “somministrazione di lavoro” (quello che alcuni anni fa era definito lavoro interinale e, negli anni ‘60, interposizione illecita di manodopera), anni interrotti improvvisamente dall’arbitraria decisione dell’utilizzatore di non avvalersi più delle sue prestazioni lavorative.

E Davide si ritrova, nell’ottobre dell’anno di grazia 2015, agli albori del suo personale autunno. Soprattutto perché, gli rispondo, “non c’è niente da fare”. Il Jobs Act lo ha messo in scacco matto, con una mossa degna dei migliori scacchisti.

Per i contratti sottoscritti ai tempi in cui vigeva ancora sia l’obbligo di motivazione causale (ovverosia di indicazione delle specifiche ragioni organizzative o tecnico/produttive [5]) sia il limite temporale massimo di 36 mesi [6], infatti, Davide deve ringraziare coloro che hanno approvato la legge 183 del 2010 [7]: avrebbe dovuto infatti impugnare i singoli contratti entro 60 giorni dalla loro scadenza e promuovere la causa entro 180 giorni, a pena di decadenza. Cosa che ovviamente il mio “sprovveduto” coetaneo, intento a lavorare faticosamente, non ha mai né saputo né preso in considerazione prima d’ora.

Per l’ultimo contratto, invece, Davide è in tempo, ma beffardamente privo di ragioni di impugnazione: nelle more, infatti, il benevolo legislatore del Jobs Act si è premurato di eliminare non solo la giustificazione causale (oggi infatti anche la somministrazione a termine è acausale)[8], ma anche il termine massimo di durata di 36 mesi [9].  Con la conseguenza, dunque, di poter essere somministrato vita natural durante, finché l’utilizzatore ne abbia voglia: come un farmaco qualunque da somministrare all’occorrenza o, meglio, come un impiegato “usa e getta”, per riprendere il titolo di una splendida inchiesta giornalistica [10].

La sua vicenda, come in un flash back cinematografico, mi riporta al dicembre 2014, quando tutta la stampa citava la previsione della nota agenzia di rating Moody’s, secondo cui “la riforma del lavoro porterà a un maggior ricorso alle agenzie di lavoro temporaneo, e sarà positivo per il profilo di credito dei maggiori player come Adecco e Manpower il cui ruolo nel mercato del lavoro diverrà maggiore”. Il Jobs Act, sempre secondo l’agenzia di rating, “dovrebbe migliorare i margini di profitto delle agenzie di lavoro temporaneo… la riforma offrirà alle imprese maggiori possibilità di far ricorso al lavoro temporaneo”.  E a Davide, invece, non resterà che ingrossare la lista delle persone in attesa di occupazione presso il Centro per l’Impiego.

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Cosimo, Marco e Davide; tre storie reali, tre persone dolorosamente concrete che ci permettono, ad un anno esatto di distanza dall’entrata in vigore del primo dei decreti attuativi del Jobs Act [11], di andare oltre la sterile e contraddittoria propaganda delle cifre messa in scena da un tracotante Principe e dai suoi miserabili cortigiani.

E’ la dura prova dei fatti, che evidenzia il drammatico scarto tra gli affermati “mutamenti di mansioni” per l’ “ottimizzazione dei servizi” e le concrete rappresaglie antisindacali, tra le virtuali “tutele crescenti” e gli effettivi dimezzamenti delle garanzie, tra la decantata flessibilità organizzativa e la miseria di una precarietà senza fine. E’ la testimonianza di tre vicende in cui l’ordinamento giuridico difficilmente potrà riparare ai torti subiti, lasciando nell’animo di queste persone (e delle relative famiglie) un senso di profonda e sfiduciata ingiustizia.

E’ una grande “livella” che accomuna in questa nuova uguaglianza dei miseri, in questa equità capovolta non solo i nostri tre protagonisti, ma anche un intergenerazionale ed interclassista 99%. Intanto, blindato nei suoi festeggiamenti, l’1% dei proprietari azionisti brinda ai maggiori interessi sul capitale investito derivanti dai tagli al costo del lavoro: buon compleanno Jobs Act.

NOTE

[1] Art. 3 comma 1 dlgs. 15 giugno 2015, n. 81, che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 2103 c.c.
[2] La registrazione di un colloquio con il datore di lavoro da parte del lavoratore è legittima e non integra né illecito disciplinare, né illecito penale, in quanto esercizio del diritto di difesa, secondo il principio affermato da ultimo da Cass. Civ., sezione lavoro, 29.12.2014, n. 27424.
[3] Art. 3 comma 1 dlgs. 4 marzo 2015, n. 23
[4] Art. 2103, comma 6 c.c. così come modificato dall’art. 3 comma 1 dlgs. 81/2015.

[5] Art. 20 comma 4 dlgs. 276/2003, abrogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) n. 1 d.l. 20 marzo 2014, n. 34, conv. in L. 16 maggio 2014, n. 78.
[6] Art. 22 comma 2 dlgs. 276/2003, abrogato da art. 55 comma 1 lett. d) dlgs. 81/2015 e art. 1 comma 1 dlgs. 368/2001, abrogato da art. 55 comma 1 lett. b) dlgs. 81/2015.
[7] Art. 32 legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha modificato l’art. 6 L. 604/1966.
[8] D.L. 34/2014 convertito in legge 78/2014, cosiddetto “Decreto Poletti”.

[9] Art. 34 comma 2 dlgs. 81/2015.

[10] J. Kantor e D. Streitfeld, Amazon, impiegati usa e getta, The New York Times, 2015, trad. it. Internazionale, n. 1117/2015, pp. 42-49;
[11] Si tratta del dlgs. 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015.

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